Visto per lavoro, sopravvenuta fissazione dell’appuntamento dichiara l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 13636 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica, successiva alla proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento sull’istanza di rilascio di visto per lavoro, determina la cessazione della situazione di inerzia amministrativa contestata. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più necessaria la declaratoria dell’illegittimità del silenzio. La relativa novità sopravvenuta non rende tuttavia applicabile il criterio della soccombenza virtuale, potendo le spese essere compensate in considerazione della notoria situazione dei flussi amministrativi che ha interessato la sede diplomatica adita.
Il Fatto
Un cittadino straniero proponeva ricorso avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan sull’istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’Amministrazione di provvedere. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata si costituivano in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che, a seguito della fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica, l’interesse azionato dal ricorrente risultava venuto meno. La valutazione si fondava sulla natura del rimedio esperito: l’azione avverso il silenzio mira a rimuovere una situazione di inerzia e a ottenere una pronuncia che imponga all’Amministrazione di provvedere sull’istanza.
Una volta che l’Amministrazione ha assunto l’iniziativa procedimentale, l’oggetto della controversia viene meno, così come l’interesse al ricorso. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità ai principi generali in tema di giudizio avverso il silenzio.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la notoria situazione dei flussi amministrativi che ha caratterizzato la sede diplomatica, circostanza che ha reso oggettivamente non addebitabile alle parti l’insorgenza della controversia.
La declaratoria di improcedibilità, infine, ha reso non necessario l’esame delle ulteriori questioni dedotte nel ricorso.
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Nota della Redazione
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