Il diniego di autorizzazione paesaggistica è legittimo se la motivazione valuta l’impatto sul vincolo (TAR Lazio n. 13622 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica, espressione di discrezionalità tecnica, è legittimo se la motivazione non si limita ad asserzioni apodittiche, ma descrive in modo dettagliato l’edificio progettato, il contesto paesaggistico e il rapporto tra l’opera e i valori tutelati dal vincolo. La valutazione di compatibilità deve essere contestualizzata, indicando i connotati specifici del paesaggio da preservare e le ragioni per cui l’intervento li comprometterebbe. In presenza di un provvedimento negativo plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenerne la validità, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre motivazioni. Il parere negativo della Soprintendenza non è viziato per il solo fatto di discostarsi da precedenti pareri favorevoli, ove non sia dimostrata l’identità degli interventi e del contesto in cui si collocano. La natura originariamente precaria del manufatto non inibisce il potere dell’Amministrazione di valutare l’attuale compatibilità dell’intervento con il vincolo indiretto.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un fabbricato destinato a deposito, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a tutela indiretta per la prossimità all’Acquedotto Felice, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da produttivo ad abitativo. L’edificio era stato demolito a seguito del crollo del tetto e versava in stato di abbandono da circa quarant’anni. La Soprintendenza, dopo il preavviso di diniego, emanava parere negativo ritenendo l’intervento incompatibile con il contesto paesaggistico, caratterizzato dall’arretramento dell’edificato e dalla necessità di preservare la continuità visiva del monumento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato sorretto da una motivazione adeguata e non apodittica. Il Collegio richiama il principio per cui il giudizio di compatibilità paesaggistica deve essere contestualizzato: la Soprintendenza ha correttamente descritto i connotati specifici del paesaggio da preservare, evidenziando l’impatto dell’intervento sulla percezione visiva dell’Acquedotto e sul tessuto edilizio circostante.
Quanto alla censura relativa alla natura precaria dell’originario manufatto, il Collegio la ritiene un fuor d’opera: l’atto d’obbligo originario, pur riconducendo la perdita del diritto dominicale all’eventuale ampliamento stradale, non può aver inibito pro futuro il potere della Soprintendenza di valutare la compatibilità attuale dell’opera nella fascia di rispetto. Il precedente parere favorevole del 2014 non è dirimente, non essendo dimostrata l’identità degli interventi né dell’assetto di riferimento.
In ogni caso, trattandosi di provvedimento negativo plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificatrice: la ricorrente non ha superato la censura relativa al contrasto con il vincolo indiretto, il che rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze, inclusa la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’introduzione di motivi non presenti nel preavviso.
Il Collegio esclude infine la sussistenza di indici di eccesso di potere o di distorsione della discrezionalità tecnica, ravvisando nella motivazione una completa e puntuale valutazione degli impatti generati dall’intervento sul bene monumentale e sul paesaggio.
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Nota della Redazione
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