Giudizio di ottemperanza per la carta docente: l’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13609 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato. L’accertamento del diritto contenuto nella sentenza da eseguire non è riesaminabile, e l’amministrazione è tenuta a darvi esecuzione senza poter opporre nuove contestazioni. L’inerzia serbata dall’amministrazione, in assenza di chiarimenti sull’esecuzione, legittima l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’ottemperanza, il collegio nomina un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3132/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento dell’importo di € 2.500,00. Non avendo ricevuto ottemperanza, la parte ricorrente adiva il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo. La competenza del giudice amministrativo è stata affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio di diritto per cui, in tema di adempimento, l’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sul debitore, il TAR ha accolto la domanda attorea. I presupposti della pretesa, già riconosciuta dal giudice ordinario, non erano sindacabili in sede di ottemperanza.
Pertanto, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva.
In considerazione della criticità sistemica dovuta all’inerzia reiterata dell’amministrazione in numerosi giudizi analoghi, il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Ha invece ritenuto di non condannare l’amministrazione al pagamento delle penalità di mora, non ravvisandone i presupposti. Le spese di lite sono state liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.