L’ammonimento del questore non richiede la prova del reato di atti persecutori (TAR Lazio n. 13559 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, è misura di prevenzione con finalità dissuasive, cautelari e preventive, non presupponendo l’avvenuta consumazione del reato di atti persecutori. Ai fini della sua adozione non è necessaria la prova del fatto penalmente rilevante punito dall’art. 612-bis cod. pen., ma è sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile, secondo massime di esperienza, l’avvenuto compimento di condotte persecutorie. Il provvedimento non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali dell’interessato ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo sufficiente che la motivazione finale dia conto di aver tenuto conto, nel loro complesso, di quelle deduzioni.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale di ammonimento adottato dalla Questura di Roma, con cui gli era stato intimato di astenersi dal compiere atti persecutori, di violenza domestica o di genere nei confronti dell’ex convivente. Il provvedimento era stato emesso a seguito dell’esposto presentato dalla donna, che aveva riferito episodi di condotte persecutorie, inclusi i danni alla propria autovettura.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e mancata valutazione delle proprie deduzioni, nonché per carenza di istruttoria, irragionevolezza e travisamento dei fatti, sostenendo che la p.a. si fosse basata esclusivamente sulle prospettazioni unilaterali della ex convivente, senza considerare l’ordinaria conflittualità dell’epilogo del rapporto di coppia. Con memoria, contestava in particolare la paternità dei danneggiamenti all’autovettura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura giuridica dell’istituto, richiamando l’art. 8 del d.l. n. 11/2009. L’ammonimento non costituisce invito a desistere dalla consumazione di un reato già perfezionato, ma è volto a invitare il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che la reiterazione delle condotte segnalate può assumere rilevanza penale.
La Corte ha precisato che l’istituto assolve una funzione tipicamente cautelare e preventiva, mirando a impedire che gli atti persecutori e violenti siano ripetuti e possano condurre a esiti irreparabili. La giurisprudenza ha quindi chiarito che ai fini dell’adozione del provvedimento non è necessario acquisire la prova del fatto penalmente rilevante, essendo sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile la condotta, in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il provvedimento impugnato è stato ritenuto immune dalle censure dedotte. La motivazione risultava adeguata sia con riferimento ai dati istruttori, sia in ordine alla plausibilità delle vicende esposte dalla persona offesa, senza che fosse necessario il compiuto riscontro della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’obbligo del preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato, essendo sufficiente che la motivazione finale evidenzi che l’Amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni procedimentali nel loro complesso. Nel caso di specie, dal provvedimento emergeva che la Questura aveva considerato la memoria difensiva dell’ammonito.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della materia.
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Nota della Redazione
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