Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato sulla Carta del docente e nomina del Commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lazio n. 13480 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza. Decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo senza che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione e nomina sin da subito un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione in caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. presuppone una valutazione di perdurante inottemperanza e può essere riservata a una successiva fase del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle il beneficio economico nella misura di euro 2.500,00. Il titolo, passato in giudicato e notificato all’amministrazione, non era stato tuttavia eseguito.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione rispetto alle statuizioni di condanna. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione risulta regolarmente passata in giudicato e notificata all’amministrazione resistente nelle forme di legge, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Viene inoltre dichiarata la competenza del tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio osserva che a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito elementi utili a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente, alla luce dei principi in materia di onere della prova tra debitore e creditore, deve trovare accoglimento. I presupposti del diritto riconosciuto in sentenza non risultano sindacabili in sede di giudizio di ottemperanza, che è volto esclusivamente a garantire l’attuazione del comando giudiziale.
Il TAR ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ritiene invece non sussistenti allo stato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, riservando ogni valutazione a una eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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