Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero: obbligo di provvedere in capo al Ministero (TAR Lazio n. 13398 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dall’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, integra gli estremi dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione. La relativa inerzia, protrattasi oltre il termine complessivo di quattro mesi di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 (tre mesi) e al termine generale di cui alla legge n. 241/1990, configura l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento, azionabile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, accertata la sussistenza dell’obbligo, ordina all’Amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso e, per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina fin da ora un commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 15 ottobre 2025, un’istanza volta al riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento per la classe di concorso ADSS – SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI II GRADO.
Rimasta priva di riscontro l’istanza, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per sentir accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e ottenere la condanna di quest’ultima a provvedere sull’istanza, evidenziando l’impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati a causa della mancata conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’azione avverso il silenzio, ossia la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine di conclusione del procedimento, senza che sia intervenuto alcun provvedimento.
Nel caso di specie, la domanda è stata presentata il 15 ottobre 2025 e l’Amministrazione non si è pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento delle qualifiche professionali dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo, ha precisato il Tribunale, può arrivare fino a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali, ipotesi non verificatasi nella fattispecie.
Alla stregua di tali considerazioni, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.
Nell’adempimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE citata in motivazione, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022) in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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