Rigetto iscrizione White List per informativa antimafia e sopravvenuta iscrizione (TAR Lazio n. 13323 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) determina il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso l’informazione antimafia interdittiva, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.. Il provvedimento interdittivo perde la sua ragion d’essere allorché l’amministrazione riconosca successivamente l’insussistenza dei requisiti di affidabilità dell’impresa, rendendo inutile l’accertamento giurisdizionale sulla legittimità del diniego originario.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Roma e il contestuale rigetto della domanda di iscrizione nella white list, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e il parere reso dal Gruppo Interforze Antimafia.
Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma disponeva l’iscrizione della società nell’elenco dei fornitori ed esecutori di lavori, con provvedimento assunto al protocollo in data 17 aprile 2026 e trasmesso all’amministratore giudiziario in carica. L’Avvocatura dello Stato chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto del deposito dell’atto di iscrizione alla white list e ha rilevato che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso. L’interesse alla tutela giurisdizionale è venuto meno per effetto dell’intervenuta iscrizione, la quale determina il superamento dell’ostacolo che il provvedimento interdittivo aveva posto all’attività dell’impresa.
Il Collegio ha dato atto che il difensore della società aveva rappresentato l’intervento di un decreto del Tribunale di Roma che dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione al controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, co. 6, del d.lgs. n. 159/2011, in quanto incompatibile con la pendenza di un sequestro di prevenzione disposto ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto.
La soluzione adottata si fonda sulla considerazione che la sopravvenuta iscrizione nella white list ha reso inutile la pronuncia giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impugnato, non sussistendo più alcuna utilità concreta per la ricorrente. La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata previo avviso a verbale ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite attesa la definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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