Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno e liquidazione del gratuito patrocinio (TAR Lazio n. 13217 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. qualora, nel corso del giudizio, il provvedimento richiesto venga adottato e l’interesse alla decisione di merito venga meno. La liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio va effettuata ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, dimezzando i compensi secondo l’art. 130, e applicando l’ulteriore riduzione per la pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza di rilascio dell’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, spedita in data 5 luglio 2024 alla Questura di Roma, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente ha depositato memoria documentando che il procedimento si era concluso in data 8 luglio 2026 con il rilascio del titolo richiesto. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che l’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno, avvenuto nelle more del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla declaratoria di illegittimità del silenzio. In assenza di un interesse residuo alla decisione di merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia. Il Collegio ha quindi esaminato l’istanza di liquidazione presentata dal difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al beneficio del gratuito patrocinio.
In applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, la liquidazione è stata determinata nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, tenuto conto dell’impegno professionale. Il compenso, individuato in base all’art. 4 del D.M. n. 55/2014, è stato quantificato in euro 3.613,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, già ridotto fino al 50% per il valore indeterminabile della controversia.
Su tale importo è stata applicata la riduzione della metà per il gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’ulteriore metà per la pronuncia in rito ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014, pervenendo alla liquidazione finale di euro 903,25, oltre spese forfettarie e accessori.
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Nota della Redazione
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