Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13197 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione su un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il procedimento amministrativo sia stato nel frattempo definito con il rilascio del titolo richiesto. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente, integra i presupposti della pronuncia ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite. In materia di gratuito patrocinio nel processo amministrativo, il compenso al difensore è liquidato nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, dimezzato ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e ulteriormente ridotto della metà per la pronuncia in rito ai sensi dell’art. 4, comma 9, d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata a mezzo posta assicurata nel settembre 2024, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine alla Questura competente di provvedere espressamente. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato di aver definito il procedimento con il rilascio del titolo di soggiorno, messo in consegna nel giugno 2026.
Con memoria depositata nel luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sul ricorso e ha chiesto la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta, essendo stato ammesso provvisoriamente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che, in ragione della dichiarazione del ricorrente sulla sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio, ricorrono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile definizione in rito.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione della definizione in rito della controversia e della natura della pronuncia, che non presuppone una soccombenza virtuale.
In relazione all’istanza di liquidazione della parcella del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il Tribunale ha applicato i criteri di cui all’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, e all’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo. Ha valutato le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato ai sensi dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022, considerato il valore indeterminabile della controversia e il risultato conseguito, e ha determinato un compenso già ridotto fino al 50% per ciascuna fase di giudizio.
L’importo così calcolato è stato ulteriormente dimezzato per effetto del gratuito patrocinio ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e nuovamente ridotto della metà per la pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, d.m. n. 55/2014, con conseguente liquidazione in favore del difensore della somma di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
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Nota della Redazione
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