Cittadinanza e notizia di reato: il sindacato debole non copre l’onere di allegazione (TAR Lazio n. 13164 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, che si esplica in una valutazione circa lo stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale, connotata da un interesse pubblico “composito”. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo è un sindacato debole, limitato alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione. Il ricorrente che impugni il diniego fondato su elementi pregiudizievoli ha l’onere di allegare integralmente i fatti storici sottostanti alle condotte valorizzate dall’amministrazione; in assenza di tale allegazione, il provvedimento resiste alle censure di eccesso di potere. La valutazione amministrativa si sofferma sulle concrete condotte poste in essere sul territorio nazionale, prima e a prescindere dalla loro sussunzione in una fattispecie penale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana il 30 ottobre 2017. L’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria, respingeva la domanda con provvedimento del 16 febbraio 2022, sulla base del parere sfavorevole della Questura, emergendo dal Rapporto Informativo una notizia di reato per maltrattamenti in famiglia e la conseguente ordinanza di allontanamento dalla casa familiare. Il richiedente, invitato a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non faceva pervenire alcuna memoria. Il diniego veniva impugnato deducendo vizi di motivazione, irragionevolezza e omessa valutazione della condotta lavorativa e dell’integrazione sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver richiamato i consolidati approdi giurisprudenziali, ricostruisce la natura del provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Si tratta di un atto di natura concessoria, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, che attribuisce una capacità giuridica speciale e implica l’esercizio di un potere sovrano dello Stato. L’interesse del richiedente deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico, avente natura “composita”, alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale e dell’identità nazionale.
Il Collegio chiarisce che la concessione deve rappresentare la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale”. L’amministrazione è chiamata a verificare il possesso di qualità quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti e una condotta di vita espressiva di integrazione sociale, mediante un giudizio prognostico che escluda futuri problemi per l’ordine e la sicurezza nazionale.
Con specifico riferimento al caso di specie, il giudice rileva che il ricorrente non ha fornito alcun concreto elemento per comprendere le vicende fattuali in cui è maturato il pregiudizio, né in sede procedimentale né nel corso del giudizio. Il Collegio sottolinea che, proprio per la natura discrezionale del potere e per i limiti del cd. sindacato debole, il provvedimento può essere efficacemente contrastato solo tramite la rigorosa dimostrazione dei vizi di illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Tali elementi avrebbero potuto essere rappresentati solo attraverso l’integrale e leale esplicitazione dei fatti storici sottostanti.
La valutazione amministrativa, rammenta il TAR, si muove su un piano diverso da quello giuspenalistico, soffermandosi dapprima sulle condotte poste in essere e solo successivamente sugli esiti processuali. Nel caso in esame, il ricorso si presenta elusivo rispetto a tale onere e il provvedimento impugnato resiste alle censure, potendo validamente discendere dai pregiudizi valorizzati una valutazione di inadeguatezza allo stabile inserimento, considerato che i fatti sono successivi alla presentazione della domanda di naturalizzazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese, nulla ostando alla presentazione di una nuova istanza.
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Nota della Redazione
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