Vigilanza notarile e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 13113 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi ed al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e non sul petitum formale. Gli atti di vigilanza adottati dal Consiglio notarile ai sensi dell’art. 93-bis, comma 2, lett. a), legge n. 89/1913 non costituiscono momenti esterni al procedimento disciplinare ma si inseriscono funzionalmente nell’esercizio dell’azione disciplinare, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Tale giurisdizione si estende anche agli atti presupposti dell’attività di vigilanza, ivi inclusa la delibera che ne fissa i criteri generali di selezione, quando la lesione dedotta discenda dall’atto applicativo individuale.
Il Fatto
Il ricorrente, notaio in Roma, aveva già impugnato dinanzi al TAR Lazio la nota del Consiglio notarile del 25 marzo 2022, con cui gli era stato richiesto l’invio di documentazione relativa all’attività professionale. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con sentenza del 28 ottobre 2022, non appellata, in favore del giudice ordinario.
Con decreto presidenziale del 27 aprile 2023 è stata disposta l’apertura di un giudizio autonomo, sul presupposto della mancata trattazione dei motivi aggiunti proposti avverso la delibera consiliare del 18 aprile 2012, con la quale il Consiglio notarile aveva incaricato la Commissione Vigilanza e Deontologia di monitorare i notai con repertorio superiore a determinate soglie. Il ricorrente ne deduceva l’illegittimità per contrasto con i principi di ragionevolezza, eguaglianza e con la normativa anticoncorrenziale di cui all’art. 101 TFUE e alla legge n. 287/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il TAR, nella precedente pronuncia tra le medesime parti, aveva applicato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13617; Cass., Sez. II, 19 giugno 2015, n. 12732), secondo cui gli atti espressione del potere di vigilanza attribuito ai Consigli notarili si inseriscono funzionalmente nell’ambito dell’esercizio dell’azione disciplinare, con la conseguenza che le controversie che li riguardano attengono a posizioni di diritto soggettivo e sono devolute al giudice ordinario.
Il Tribunale ha quindi verificato se l’impugnazione della delibera del 2012 fosse idonea a mutare tale conclusione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 2368 del 2024, secondo cui la regola di riparto non si basa sul criterio del petitum formale ma su quello del petitum sostanziale, ha osservato che la delibera si limita a individuare i criteri generali di selezione dei notai da sottoporre a vigilanza, senza incidere direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente.
La deliberazione del 2012 viene in rilievo quale atto presupposto della successiva nota del 25 marzo 2022, della quale individua i criteri generali di adozione. Il pregiudizio lamentato discende dalla richiesta di esibizione documentale adottata nei confronti del ricorrente in applicazione di tali criteri, sicché il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio resta quello inerente all’esercizio del potere di vigilanza previsto dall’art. 93-bis della legge notarile.
I profili di illegittimità concernenti la violazione della normativa sulla concorrenza non alterano tale qualificazione, costituendo mere ragioni avverso i criteri cui il Consiglio ha conformato la successiva attività di vigilanza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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