Il mancato riconoscimento della collocazione in fascia A non supera il giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni (TAR Lazio n. 13088 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La motivazione del giudizio di non idoneità è adeguata quando, letta alla luce dei pareri individuali dei singoli commissari, consente di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha determinato l’esito negativo. La circostanza che una pubblicazione sia collocata in una rivista di fascia A non determina alcun automatismo in ordine alla sua valutazione qualitativa: la collocazione editoriale attiene alla sede di pubblicazione, mentre la qualità concerne il contenuto del prodotto scientifico. La procedura ASN non ha natura comparativa, essendo calibrata esclusivamente sulla produzione scientifica del singolo candidato. I criteri di valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 4 D.M. n. 120/2016 devono essere tutti soddisfatti, non essendo ammessa alcuna forma di compensazione tra gli stessi.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa di seconda fascia, partecipava alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/B1 “Storia dell’Arte”, indetta per la tornata 2023-2025. La Commissione nazionale, insediatasi il 27 gennaio 2024, riconosceva alla candidata il possesso di 2 valori soglia su 3 e di 6 titoli tra quelli prescelti nella seduta di insediamento, ma, avendo valutato le pubblicazioni presentate come non di qualità elevata, concludeva con giudizio di non idoneità, assunto a maggioranza di 4 commissari su 5.
La candidata impugnava il giudizio collegiale e i giudizi individuali, deducendo violazione dei criteri legali di valutazione, difetto di motivazione, errori nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, identità sostanziale dei giudizi individuali e disparità di trattamento rispetto ad altri candidati risultati abilitati, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che la valutazione della maturità scientifica del candidato è rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione, nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo, sindacabili dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza o del travisamento dei fatti. La verifica giurisdizionale, pertanto, non può sostituirsi al merito della valutazione, non fungibile rispetto a quella della Commissione.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio osserva che il giudizio collegiale impugnato dà conto analiticamente della produzione scientifica della candidata, evidenziandone sia i profili di pregio sia quelli critici, e conclude chiarendo che l’esito negativo è dipeso dalla non elevata qualità delle pubblicazioni rispetto al settore concorsuale e alla fascia per cui l’abilitazione era richiesta. La motivazione, pertanto, risulta chiara e inequivoca, idonea a descrivere le ragioni della decisione e a rendere conoscibile l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione.
Con riferimento ai giudizi individuali, il TAR ne esclude la natura meramente ripetitiva, rilevando che ciascuno di essi è dotato di una propria motivazione e permette di conoscere il personale apprezzamento di ogni commissario. L’unico parere favorevole, poi, esprime una valutazione di adeguatezza complessiva generica, non idonea a superare i pareri di senso opposto degli altri quattro componenti.
In ordine alla dedotta erronea collocazione editoriale di alcune pubblicazioni in fascia A, il Tribunale precisa che tale circostanza non vale automaticamente a superare i rilievi sulla qualità delle stesse, attenendo la collocazione al profilo della sede di pubblicazione e la qualità al contenuto del prodotto scientifico. Né rileva il mancato riconoscimento di ulteriori titoli, avendo la candidata ampiamente superato la soglia richiesta. Infine, il Collegio esclude ogni rilievo ai pretesi trattamenti differenziati rispetto ad altri candidati, trattandosi di procedura non comparativa ma calibrata sulla produzione scientifica del singolo.
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Nota della Redazione
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