Rigetto della cittadinanza per reati archiviato: necessaria valutazione concreta dell’integrazione (TAR Lazio n. 12879 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non può fondarsi su vicende penali che si siano concluse con archiviazione, senza che l’amministrazione abbia valutato in concreto l’effettiva gravità dei fatti, la loro risalenza e il loro carattere isolato. Il giudizio sulla concessione della cittadinanza, pur dovendo tenere conto di tutti gli illeciti commessi dall’istante, non può prescindere da una valutazione globale della sua personalità e del suo tasso di integrazione nel tessuto sociale della Repubblica italiana. L’assenza di tale valutazione concreta determina l’illegittimità del diniego per violazione di legge.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Verona domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza, motivando il diniego con l’esistenza di due procedimenti penali a carico del richiedente: uno archiviato e uno, all’epoca, pendente nella fase delle indagini preliminari. Tali procedimenti avevano fatto sorgere dubbi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua effettiva integrazione nella comunità nazionale.
Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo la violazione di legge. In particolare, l’interessato rappresentava che il primo procedimento era stato archiviato con decreto del G.I.P. e che anche per il secondo era intervenuta l’archiviazione. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato. Dall’esame degli atti è emerso che il provvedimento impugnato si basava su due comunicazioni di notizia di reato, ma che per entrambi i procedimenti era nel frattempo intervenuta l’archiviazione. L’amministrazione aveva quindi posto a fondamento del diniego vicende che non avevano avuto esito giudiziario a carico dell’interessato, il quale non risultava essere stato attinto da altri pregiudizi.
I giudici hanno evidenziato che, pur ammettendo che le condotte per cui l’istante era stato indagato possano essere fonte di allarme sociale, l’amministrazione non aveva valutato in concreto l’effettiva gravità delle vicende. Si trattava, infatti, di casi isolati e risalenti rispetto alla data di adozione del provvedimento, poi risoltisi in senso favorevole all’interessato, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837.
La motivazione del diniego risultava carente anche sotto un altro profilo: non emergeva alcuna valutazione circa il tasso di integrazione dello straniero nel tessuto sociale italiano. Tale valutazione, sebbene debba considerare tutti gli illeciti commessi dall’istante, non può prescindere da un giudizio globale sulla personalità e soprattutto da una verifica in concreto della gravità delle vicende contestate.
In conclusione, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese del giudizio sono state compensate attesa la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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