Difetto di giurisdizione dopo la sentenza costituzionale n. 39/2026 sull’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni (TAR Lazio n. 12864 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione di giurisdizione concernente la ricognizione, ad opera dell’ISTAT, delle amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 è stata definitivamente risolta dalla Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020. A seguito di tale declaratoria, la cognizione piena su detto elenco è attribuita alla Corte dei conti, con la conseguenza che il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo avverso l’inserimento di una società nell’elenco medesimo è inammissibile per difetto di giurisdizione. La causa può essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali connessi alla tempestiva riproposizione.
Il Fatto
La società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui l’ISTAT l’aveva inclusa tra le “Altre amministrazioni locali” per l’anno 2024. La società, che ha proposto anche motivi aggiunti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’atto di ricognizione e degli atti connessi, deducendo l’illegittimità dell’inserimento nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.
Si sono costituiti l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso. Nel corso del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale che ha ridefinito il riparto di giurisdizione in materia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la questione della giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche era stata oggetto di contrasto interpretativo, risolto dalla Corte costituzionale n. 39/2026 del 27.03.2026. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020, norma che aveva attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla predetta ricognizione.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha determinato il venir meno del fondamento normativo della giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente riattribuzione della cognizione piena sull’elenco alla Corte dei conti, quale giudice naturale delle controversie in materia di finanza pubblica e di contabilità. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice contabile.
Il TAR ha, quindi, richiamato il meccanismo di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., precisando che la causa potrà essere riproposta dinanzi alla Corte dei conti entro i termini di legge, con la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta. In ragione della complessità della questione e del mutamento del quadro giurisprudenziale sopravvenuto, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
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