Ripiano payback dispositivi medici: l’adempimento parziale determina la cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 12853 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza normativa di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 introduce una modalità agevolata di definizione degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, consentendo alle aziende fornitrici di assolvere le proprie obbligazioni mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La dichiarazione dell’azienda ricorrente di aver corrisposto la somma ridotta, ancorché non supportata da attestazione di pagamento, legittima il giudice a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, trattandosi di esito coerente con la volontà della parte di non coltivare ulteriormente il giudizio. L’andamento della lite, caratterizzato dalla sopravvenienza normativa, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio una serie di atti applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il gravame era diretto avverso il decreto della Regione Toscana di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, la conseguente nota di notifica, gli atti di avvio del procedimento e i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa, nonché le linee guida nazionali.
Nel corso del giudizio, l’azienda dichiarava di aver corrisposto la somma ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, senza tuttavia depositare alcuna attestazione del pagamento, e chiedeva comunque una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 abbia introdotto una disciplina transitoria per definire i contenziosi pendenti in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. La norma prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla conversione del decreto, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
Il Collegio ha rilevato che l’integrale versamento della quota ridotta determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni 2015-2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. La disciplina sopravvenuta prevede altresì che il versamento comporti la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva depositato una memoria con la quale dichiarava di aver corrisposto la somma ridotta, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha valorizzato tale dichiarazione, ravvisando una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso nel merito, coerente con la volontà della parte di non coltivare il giudizio.
Né ha rilevato la mancata produzione dell’attestazione del pagamento, atteso che la richiesta stessa della ricorrente di definizione del giudizio in senso satisfattivo dell’interesse azionato è stata assunta quale elemento sufficiente per dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha, quindi, applicato l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, il TAR ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, ritenendo che l’andamento del giudizio, segnato dalla sopravvenienza normativa e dal conseguente comportamento processuale della ricorrente, integrasse i presupposti per tale statuizione ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla ratio deflattiva della disciplina transitoria.
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Nota della Redazione
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