Omesso preavviso di rigetto, annullato il diniego del visto turistico (TAR Lazio n. 12783 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di diniego del visto d’ingresso adottato senza la previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, che trova applicazione ai procedimenti di rilascio del visto c.d. Schengen conclusi prima dell’entrata in vigore delle modifiche di cui al d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni in l. n. 187/2024. L’omissione non è irrilevante ex art. 21-octies della l. n. 241/1990, atteso che la valutazione sul rilascio del visto è ampiamente discrezionale e concerne l’affidabilità del richiedente, la credibilità delle finalità del viaggio e la sussistenza del rischio migratorio. La comunicazione dei motivi ostativi consente al richiedente di fornire chiarimenti o integrazioni documentali, ponendo l’Amministrazione nella condizione di decidere su un quadro istruttorio completo.
Il Fatto
Una cittadina filippina, lavoratrice marittima, impugnava il diniego della propria domanda di visto d’ingresso per turismo, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Manila. Il provvedimento si fondava su plurime ragioni: l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, l’inattendibilità delle finalità del viaggio, i dubbi sull’autenticità della documentazione prodotta e sull’intenzione di lasciare il territorio Schengen prima della scadenza del visto.
La ricorrente deduceva la violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e la violazione della normativa di settore, sostenendo di aver dimostrato la disponibilità di mezzi economici e la stabilità del proprio impiego. Il Ministero degli Affari Esteri si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, ritenendo idonea quella rilasciata dinanzi alle autorità filippine, munita di traduzione e apostille.
Nel merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva comunicato il preavviso di rigetto, ravvisando la fondatezza del primo motivo di ricorso. L’art. 10-bis della l. n. 241/1990 trova applicazione al procedimento in esame, conclusosi il 16 aprile 2024, non essendo intervenute le modifiche del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni in l. n. 187/2024, che hanno escluso l’applicabilità dell’istituto ai procedimenti relativi ai visti.
La giurisprudenza amministrativa – richiamata dal TAR nella pronuncia TAR Lazio, Sez. III, n. 21072/2024 – ha chiarito che l’istituto del preavviso di rigetto trovava applicazione anche ai visti disciplinati dal Regolamento UE n. 810/2009. La violazione non può ritenersi irrilevante ex art. 21-octies della l. n. 241/1990.
La rilevanza sostanziale dell’omissione emerge dalle difese svolte dall’Amministrazione in giudizio, che ha individuato carenze documentali riguardanti la posizione economica e lavorativa e i legami con il Paese di origine: elementi che, se rappresentati, avrebbero potuto essere oggetto di interlocuzione e chiarimenti, a garanzia della completezza dell’istruttoria.
In accoglimento del ricorso, il provvedimento è stato annullato con condanna dell’Amministrazione alle spese.
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Nota della Redazione
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