Frazioni di riserva e scorrimento: nessun diritto all’arrotondamento per eccesso (TAR Lazio n. 12544 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convocazione del candidato idoneo alle visite mediche e ai test psico-attitudinali, disposta in via precauzionale, non fa sorgere alcun automatico diritto alla partecipazione al corso di formazione, riservato ai vincitori e agli idonei nel limite dei posti disponibili. Le frazioni di posto derivanti dal calcolo della percentuale di riserva non possono essere approssimate per eccesso, né per difetto, ma vanno cumulate fino al superamento della soglia dell’unità. Il loro utilizzo, anche tramite scorrimento della graduatoria degli idonei, costituisce esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione, con conseguente configurazione di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’assunzione.
Il Fatto
Una dipendente del Ministero dell’Interno, in servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, partecipava a un concorso pubblico per esami a 69 posti nella qualifica di Vice Direttore logistico gestionale. Il bando prevedeva una riserva del 25% dei posti a favore del personale interno in possesso dei requisiti. Superate le prove scritte e orali, la ricorrente, collocata in graduatoria in posizione utile tra i riservisti, veniva convocata per gli accertamenti psico-fisici e conseguiva l’idoneità.
Successivamente, l’amministrazione avviava i corsi di formazione per i vincitori e per gli idonei non vincitori, senza includere la ricorrente, che non riceveva alcuna comunicazione formale. A seguito di rinunce, l’amministrazione procedeva a uno scorrimento della graduatoria per ulteriori 7 unità, convocando esclusivamente candidati “senza riserva”. La ricorrente impugnava gli atti del concorso, deducendo la violazione della riserva e l’illegittimo mancato arrotondamento per eccesso della frazione di posto residua.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, rilevando che la convocazione della ricorrente alla visita medica era avvenuta in via precauzionale, per l’eventualità di rinunce tra i candidati riservisti vincitori, poi non verificatesi. Il Collegio ha chiarito che il bando non auto-vincola l’amministrazione a includere tutti gli idonei nel corso di formazione, il quale è riservato ai vincitori e agli idonei nei limiti dei posti disponibili. Nessun legittimo affidamento poteva inoltre maturare in capo alla ricorrente, consapevole della propria posizione di idonea non vincitrice, ammessa solo tramite la riserva.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ricostruito il calcolo della riserva: la quota del 25% su 69 posti era pari a 17,25, interamente consumata con la nomina di 17 vincitori riservisti e 2 idonei riservisti in fase di scorrimento, per una quota complessiva di 19,75 unità. Il Collegio ha richiamato l’art. 1014, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, secondo cui le frazioni di posto si cumulano con le riserve dei concorsi successivi o si utilizzano in caso di ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
Interpretando la disposizione, il TAR ha escluso che essa imponga un arrotondamento per eccesso della frazione: il cumulo opera solo al raggiungimento dell’unità, come confermato da Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2026, n. 1831 e TAR Campania, Salerno, 31 gennaio 2025, n. 223. In tale evenienza, l’amministrazione vanta un potere discrezionale nella scelta tra cumulo nei concorsi successivi o utilizzo per ulteriori assunzioni, con conseguente posizione di interesse legittimo del candidato.
Nel caso di specie, la frazione residua dello 0,75 non aveva ancora superato la soglia dell’unità al momento dello scorrimento, sicché l’amministrazione aveva correttamente convocato solo 2 idonei riservisti. Le frazioni residue avrebbero potuto essere utilizzate in futuro, solo al raggiungimento dell’unità, in una successiva selezione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la mancata cooperazione dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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