La sospensione cautelare ex art. 21-quater non richiede il contraddittorio quando vi è urgenza di tutela dell’utenza (TAR Lazio n. 12410 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia di un atto amministrativo adottata ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990 risponde a esigenze di intervento immediato che possono giustificare la deroga alle ordinarie garanzie partecipative di cui all’art. 7 della stessa legge, quando la tutela immediata dell’utenza di un servizio pubblico renda incompatibile l’attesa dei tempi del contraddittorio procedimentale. Le gravi ragioni richieste dalla norma per la sospensione dell’iscrizione al ruolo dei conducenti taxi sono integrate da una condotta aggressiva accertata da organi di polizia e dalle plurime segnalazioni convergenti provenienti da autorità distinte e indipendenti, senza che sia necessario attendere l’esito di un giudizio penale definitivo. Il provvedimento definitivo adottato all’esito della fase istruttoria avviata con una precedente misura cautelare non costituisce una mera reiterazione di quest’ultima, ma è dotato di autonoma valenza giuridica e di un distinto fondamento procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dell’iscrizione al ruolo conducenti taxi sin dal 1995, impugnava la determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di Roma che aveva disposto, ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, la sospensione per sei mesi dell’iscrizione. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione della Polizia di frontiera aerea di Ciampino per comportamenti aggressivi nei confronti di terzi verificatisi nell’ottobre 2022, cui si aggiungevano ulteriori segnalazioni della Polizia Locale e del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale. Il ricorrente deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, la reiterazione della misura cautelare senza elementi nuovi e la sproporzione del pregiudizio economico rispetto alla consistenza degli elementi istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che il periodo di sospensione era ampiamente decorso alla data della decisione, ma ha comunque proceduto all’esame nel merito non potendo escludere la sussistenza di interessi ulteriori non esplicitati in atti. Nel merito, ha respinto i motivi di ricorso osservando che la sospensione dell’efficacia di un atto amministrativo risponde a esigenze di intervento immediato che possono giustificare la deroga alle garanzie partecipative. Nel caso di specie, le segnalazioni convergenti provenienti da distinte forze dell’ordine fondavano un’esigenza di tutela immediata dell’utenza del servizio di trasporto pubblico non di linea, incompatibile con l’attesa dei tempi del contraddittorio.
Quanto alla sussistenza delle gravi ragioni richieste dall’art. 21-quater della legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che il servizio di trasporto pubblico non di linea impone al conducente standard di condotta particolarmente rigorosi, in ragione del contatto diretto e continuato con l’utenza. Una condotta aggressiva tenuta nell’esercizio dell’attività, accertata da organi di polizia, costituisce di per sé elemento sufficiente a integrare il presupposto normativo. La motivazione del provvedimento, pur sintetica, è stata ritenuta idonea perché individua la fonte delle segnalazioni, la natura delle condotte e l’interesse pubblico sotteso.
La determinazione impugnata non costituisce una mera reiterazione della misura precedente, ma il provvedimento definitivo adottato all’esito della fase istruttoria avviata con quella, dotato di autonoma valenza giuridica. La circostanza che il materiale istruttorio fosse in parte già acquisito non inficia la legittimità del provvedimento definitivo. La durata semestrale della misura è stata ritenuta proporzionata alla gravità delle condotte e alla sua natura non definitiva, mentre il pregiudizio economico del ricorrente non può prevalere sull’esigenza di garantire la sicurezza dell’utenza. Il legittimo affidamento nella prosecuzione dell’attività, per quanto consolidato, non preclude l’adozione di misure cautelari conseguenti a condotte poste in essere dal titolare nell’esercizio dell’attività stessa.
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Nota della Redazione
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