Il diniego di cittadinanza per condanna irrevocabile recente non richiede confutazione analitica delle osservazioni difensive (TAR Lazio n. 12406 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 è atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità e condizionato alla sussistenza di un interesse pubblico e dello status illesae dignitatis del richiedente. Il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della motivazione logica e ragionevole, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione nel nucleo discrezionale della scelta. Per gli atti di alta amministrazione non è richiesta una confutazione analitica di ciascun elemento defensivo dedotto nelle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che la motivazione dia conto del percorso logico seguito e del peso attribuito all’elemento ritenuto dirimente. Una condanna irrevocabile recente per reato contro la persona può legittimamente fondare il diniego, prevalendo sugli elementi positivi di integrazione, senza che ciò configuri un automatismo normativo o una valutazione manifestamente illogica o sproporzionata. I fatti sopravvenuti al provvedimento non possono essere esaminati in sede di legittimità, potendo essere rappresentati in una eventuale nuova istanza.
Il Fatto
Un cittadino bengalese, stabilmente presente in Italia dal 2007, presentava nel febbraio 2018 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992. Nel maggio 2022 l’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, fondato su una sentenza penale del Tribunale di Latina del 2021, divenuta irrevocabile nel medesimo anno, per il reato di violenza privata continuata, nonché su episodi riconducibili a un contesto familiare conflittuale. Il richiedente presentava osservazioni difensive documentando il proprio stabile inserimento lavorativo, familiare e sociale, ma il Ministero dell’Interno adottava comunque il decreto di diniego del 12 ottobre 2022.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il diniego si fondava esclusivamente su un unico precedente penale senza una valutazione complessiva della personalità. Produceva inoltre documentazione attestante l’assenza di ulteriori carichi pendenti, il pagamento delle spese processuali e la presentazione di un’istanza di riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricordato che la concessione della cittadinanza è qualificata come atto di alta amministrazione squisitamente discrezionale, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e dallo status illesae dignitatis del richiedente, il quale non vanta un diritto soggettivo all’acquisto. L’Amministrazione è chiamata a verificare l’inserimento del richiedente nel contesto sociale attraverso un apprezzamento globale delle condizioni lavorative, economiche, familiari e dell’irreprensibilità della condotta, anche con riguardo al comportamento tenuto nel rispetto delle regole della convivenza civile.
Quanto al primo motivo, la Sezione ha osservato che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, pur articolate, non avevano introdotto fatti o circostanze genuinamente nuovi rispetto al quadro istruttorio già acquisito. Gli elementi di integrazione sociale, lavorativa e familiare erano già stati valutati e non erano idonei a neutralizzare il dato obiettivo della condanna penale irrevocabile, divenuta definitiva nell’anno immediatamente precedente all’adozione del provvedimento. Per gli atti di alta amministrazione non è richiesta una confutazione analitica di ciascun elemento difensivo, essendo sufficiente che la motivazione dia conto del percorso logico seguito e del peso attribuito all’elemento ritenuto dirimente.
Con riguardo al merito della valutazione, il Collegio ha rilevato che il provvedimento non fonda il giudizio di inaffidabilità su un automatismo normativo, ma valorizza la condanna come elemento di piena attualità, essendo divenuta irrevocabile a circa un anno di distanza. Il bilanciamento tra l’elemento negativo e il percorso di integrazione documentato rientra nel nucleo discrezionale della valutazione amministrativa, non essendo richiesto che gli elementi positivi prevalgano sempre su quelli negativi. La scelta di attribuire peso decisivo a una condanna irrevocabile per reato contro la persona — condotte di violenza contro la propria compagna per impedirle di imparare la lingua italiana — non è manifestamente illogica né sproporzionata.
Quanto alle sopravvenienze documentate in corso di giudizio — assenza di nuovi procedimenti penali, adempimento delle obbligazioni, istanza di riabilitazione, consolidamento della posizione lavorativa — il Tribunale ha escluso che possano essere esaminate in sede di legittimità, in applicazione del principio del tempus regit actum, potendo essere rappresentate in sede di eventuale nuova istanza di concessione.
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Nota della Redazione
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