Natura della Carta docente per il docente precario e obbligo di ottemperanza (TAR Lazio n. 12341 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente precario alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non è sindacabile in sede di ottemperanza dal giudice amministrativo. Il ricorso per l’ottemperanza, una volta decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, è accolto se l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione. La nomina del Commissario ad acta segue l’infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione per ottemperare.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, IV sezione Lavoro, che aveva accolto la sua domanda e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza, pubblicata il 5/06/2024 e notificata il 9/12/2024, era passata in giudicato. Il Ministero non aveva ottemperato al comando giudiziale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, che si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato, notificata all’amministrazione e decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e successive modificazioni. La competenza del tribunale amministrativo è stata affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Richiamando il principio di cui alla Cass. 13533/2001 in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha accolto la pretesa, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, su richiesta del ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi € 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Copia della sentenza sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
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Nota della Redazione
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