Obbligo di valutazione comparativa effettiva delle pubblicazioni nei concorsi universitari (TAR Lazio n. 12275 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure valutative per la chiamata di professori universitari, la commissione ha facoltà di procedere a una valutazione globale e complessiva dei candidati, senza obbligo di analitica motivazione per ogni singolo titolo. Tale facoltà non esclude, però, il dovere di confronto comparativo effettivo delle pubblicazioni scientifiche presentate, da condurre secondo i criteri predeterminati dal bando e da rendere esplicito in motivazione. È illegittimo sostituire l’esame individuale delle pubblicazioni con giudizi discorsivi identici e cumulativi, redatti in termini testualmente corrispondenti per tutti i partecipanti, perché in tal modo il giudizio finale risulta privo di una base comparativa effettiva.
Il Fatto
Un candidato risultato secondo in una procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università Sapienza di Roma ha impugnato il bando, i verbali della commissione e il decreto di approvazione degli atti, deducendo plurimi vizi di legittimità. Ha contestato l’attribuzione dei punteggi per l’attività assistenziale e clinica, la valutazione della produzione scientifica e la composizione della commissione, priva del sorteggio dei commissari. Si è costituito il candidato vincitore, che ha spiegato ricorso incidentale per ottenere l’esclusione del ricorrente, e l’omessa valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, estraneo alla procedura. Nel merito, ha respinto le censure relative alle false dichiarazioni sulla casistica operatoria: in assenza di un principio di prova chiaro e oggettivo del falso documentale, la scelta della commissione di attribuire pari punteggio per l’attività clinica non è illogica, considerata l’ampia esperienza operatoria di entrambi i candidati.
La valutazione dell’attività assistenziale non presenta profili di irragionevolezza. Trattandosi di un concorso per una cattedra universitaria, la commissione può legittimamente valorizzare altri criteri, attribuendo alla produzione scientifica un peso prevalente, senza che sussista un obbligo di valutazione analitica dell’attività ambulatoriale o di tracciamento di subcriteri non previsti.
Quanto alle asserite falsità scientifiche ed etiche delle pubblicazioni del controinteressato, il Collegio ha escluso che possano essere valutate in sede giurisdizionale.
La censura relativa al mancato sorteggio dei commissari è infondata, perché l’art. 18 della legge n. 240/2010 non impone il sorteggio, in coerenza con i principi di autonomia e responsabilità degli atenei. La stessa conclusione vale per l’incompatibilità del commissario, non configurandosi una situazione di cointeressenza economica. Parimenti infondate sono le censure sulla prassi del “secondo primo operatore” e sulla valutazione delle attività extra-scientifiche.
È invece parzialmente fondato il motivo con cui il ricorrente ha denunciato l’omessa valutazione del merito intrinseco delle sedici pubblicazioni presentate. La commissione ha riprodotto per entrambi i candidati una formula discorsiva identica e cumulativa, priva di riferimento ai criteri
La fondatezza della censura non è esclusa dalla sussistenza della prova di resistenza, considerato che la valutazione dei lavori scientifici incide su una parte significativa della procedura. Il TAR ha pertanto annullato i verbali e il decreto di approvazione, ordinando la rinnovazione del concorso entro il termine di 120 giorni e la sottoposizione delle pubblicazioni a una valutazione di merito comparativa effettiva ed esplicita. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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