Accertato il silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 12250 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa integra gli estremi del silenzio inadempimento. L’autorità competente è tenuta a esaminare l’istanza, verificando la coerenza del percorso di studi con i requisiti della direttiva 2005/36/CE e valutando l’equipollenza del titolo, anche mediante la previsione di misure compensative. Il giudice, all’esito dell’accoglimento del ricorso, ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di 120 giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza presentata il 27.2.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Il ricorrente, rimasta priva di riscontro l’istanza, ha adito il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione e per la condanna alla adozione di un provvedimento espresso, oltre che per la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel merito, ha osservato che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento, termine risultato ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso. Da ciò è stata desunta la sussistenza del silenzio-inadempimento.
Quanto al termine da assegnare per la conclusione del procedimento, il Collegio ha ritenuto di commisurarlo a 120 giorni, tenuto conto del notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie. Il giudice ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni del Consiglio di Stato (nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e ribaditi dalla sentenza della Sez. VII n. 1361 del 2023, in tema di obbligo di esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni.
Il Ministero è stato, quindi, onerato di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione anche disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative, conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, nonché da ultimo nella causa C-313/01, Morgenbesser, secondo cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, disponendo fin d’ora la nomina del commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione. La durata di tale fase suppletiva è stata fissata in 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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