L’assenza temporanea del rappresentante non integra rappresentanza abusiva (TAR Lazio n. 12225 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La temporanea assenza del titolare di un’autorizzazione di pubblica sicurezza, o del rappresentante ex art. 8 TULPS, non integra di per sé gli estremi della rappresentanza abusiva qualora il soggetto autorizzato, pur allontanatosi per ragioni contingenti, conservi il controllo dell’attività, risulti prontamente reperibile e manifesti la disponibilità a fare rientro nel locale. In tale evenienza, l’occasionale esercizio di mansioni rientranti nell’oggetto dell’attività autorizzata da parte di un dipendente o di un collaboratore non configura una violazione degli artt. 8, 10, 17, 17-bis e 88 TULPS, né legittima l’adozione della misura della sospensione della licenza, che risulta affetta da eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei fatti.
Il Fatto
Il titolare di una licenza per la raccolta di scommesse ex art. 88 TULPS, rilasciata per una sala VLT, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione del titolo per quattro giorni. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un sopralluogo, nel corso del quale un soggetto privo della qualifica di rappresentante era stato sorpreso all’interno della sala, intento a svolgere mansioni operative, in assenza dei quattro rappresentanti autorizzati. L’Amministrazione aveva ritenuto tale condotta sintomatica di una gestione superficiale e di un abuso del titolo di polizia, anche alla luce di precedenti violazioni relative ad altro esercizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, ha accolto il ricorso. Ha in primo luogo evidenziato che, sebbene il titolare dell’autorizzazione debba assicurare una presenza stabile nel luogo di esercizio dell’attività, gli è comunque consentito di avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze. La circostanza che un soggetto non autorizzato sia colto a svolgere mansioni rientranti nell’oggetto dell’attività non determina, quindi, automaticamente la configurabilità di un’attività illecita.
Nel caso di specie, il Collegio ha valorizzato un dato fattuale, pur riportato dallo stesso provvedimento impugnato: uno dei rappresentanti autorizzati, temporaneamente assente, era stato prontamente reperito telefonicamente e aveva dichiarato di poter fare rientro nel locale in tempi brevi. Tale circostanza è stata ritenuta dirimente, in quanto dimostra che il rappresentante non aveva abbandonato la gestione dell’attività, ma ne aveva conservato il controllo, demandando a un collaboratore soltanto il materiale espletamento delle mansioni.
La decisione sottolinea come l’erronea valutazione di questi elementi abbia condotto l’Amministrazione a ritenere integrata una rappresentanza abusiva, laddove la pronta reperibilità e la disponibilità a rientrare escludono la volontà di sottrarsi agli obblighi di vigilanza. Il provvedimento è stato, pertanto, annullato per eccesso di potere, con assorbimento delle ulteriori censure relative alla motivazione e alla proporzionalità della sanzione. Le spese sono state compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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