Sospensione della procedura di conferma dei giudici onorari: obbligo di riscontro dell’amministrazione (TAR Lazio n. 12223 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura di conferma dei giudici onorari di pace di cui all’art. 29 d.lgs. n. 116/2017, la richiesta di sospensione del colloquio orale, ancorché atipica, non può essere equiparata a un ingiustificato rifiuto di sottoporsi alla valutazione. L’amministrazione ha l’onere di pronunciarsi espressamente sull’istanza di sospensione e, ove intenda respingerla, deve comunicare all’interessato che la mancata partecipazione al colloquio comporterà la declaratoria di inidoneità e la conseguente cessazione dall’incarico, indicando una nuova data per lo svolgimento della prova. La violazione di tali doveri di correttezza, buona fede e proporzionalità determina l’illegittimità del provvedimento di non conferma.
Il Fatto
La ricorrente, giudice onorario di pace in servizio presso il Tribunale di Pescara dal 1999, era stata ammessa alla procedura di conferma disciplinata dall’art. 29 d.lgs. n. 116/2017. Nel contesto di un contenzioso pendente avverso gli atti di indizione della procedura e a fronte di una nuova costituzione in mora della Commissione Europea, la ricorrente, all’udienza dell’11 ottobre 2022, presentava alla Commissione esaminatrice una memoria con cui chiedeva la sospensione della procedura, rifiutando di aprire la busta contenente le tracce del colloquio.
La Commissione, preso atto della richiesta, deliberava di non procedere oltre e trasmetteva il verbale al Consiglio Superiore della Magistratura. Con delibera del 14 dicembre 2022 il CSM esprimeva parere negativo sulla conferma, e il Ministero della Giustizia adottava il decreto di non conferma del 4 gennaio 2023, equiparando la condotta della ricorrente a un mancato superamento del colloquio. Avverso tali atti la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto che la ricorrente si fosse rifiutata di sostenere il colloquio senza addurre alcun legittimo impedimento. Dalla documentazione in atti emerge, invece, che la ricorrente aveva avanzato una richiesta di sospensione della procedura, fondata su ragioni oggettive e documentate, e che la Commissione non aveva adottato alcuna decisione espressa su tale istanza, limitandosi a trasmettere gli atti al CSM.
Il Tribunale ritiene che, a fronte di una richiesta di sospensione chiara e motivata, l’amministrazione non potesse liquidare la posizione della ricorrente come quella di chi si è volontariamente sottratto alla valutazione. I doveri di correttezza e buona fede imponevano alla Commissione di riscontrare l’istanza, manifestando all’interessata l’impossibilità di accoglierla e le conseguenze del rifiuto di aprire la busta. L’omissione di tale riscontro, in una procedura connotata da conseguenze particolarmente pregiudizievoli come la cessazione dall’incarico, integra una violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La Corte evidenzia, inoltre, che la condotta dell’amministrazione è risultata “ambigua”: la Commissione, pur non formulando un espresso giudizio di inidoneità, ha trasmesso gli atti al CSM senza chiarire alla ricorrente che la sua richiesta non poteva comportare un differimento del colloquio. Tale ambiguità non poteva essere risolta in danno della ricorrente, equiparando la sua posizione a quella di chi non si è presentato senza motivazione. L’amministrazione avrebbe dovuto, in caso di rigetto dell’istanza, riconvocare la ricorrente preavvertendola delle conseguenze.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, e annulla i provvedimenti impugnati, salva l’ulteriore attività amministrativa da svolgersi in conformità ai principi enunciati. Le spese processuali sono integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della condotta non del tutto lineare della ricorrente.
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Nota della Redazione
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