Ricorso contro il riconoscimento del titolo di specializzazione in Romania (TAR Lazio n. 12177 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della formazione professionale conseguita all’estero per l’esercizio in Italia della professione di docente di sostegno è materia che rientra nella competenza del Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, e non del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’Amministrazione è tenuta a valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, non limitandosi al titolo formale, e deve disporre, ove necessario, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato in Italia, ha conseguito in Romania l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno al termine di un percorso formativo universitario. Ha quindi chiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca il riconoscimento del titolo per l’esercizio della professione in Italia. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza, ritenendo il titolo non sufficiente e non avendo valutato l’attestazione rilasciata dalle autorità rumene. Contro tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR, deducendo la genericità dei motivi di diniego e l’incompetenza dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso. La sentenza richiama i principi espressi dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), in particolare la n. 22/2022, secondo cui l’attestazione rumena (“Adeverinta”) è riconducibile alla “attestazione di qualifica” ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE e il Ministero deve valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo eventuali misure compensative.
La Corte ha inoltre evidenziato che l’Amministrazione non aveva valutato la documentazione in suo possesso, in particolare la suddetta attestazione, limitandosi a un diniego generico. Tale comportamento è in contrasto con l’obbligo di esaminare la domanda alla luce dell’intero compendio di competenze acquisite.
Il TAR ha poi rilevato che, trattandosi di riconoscimento di formazione professionale per l’accesso all’insegnamento, la competenza è del Ministero dell’Istruzione, come previsto dall’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, che attribuisce a tale dicastero l’organizzazione dell’istruzione scolastica e il riconoscimento dei titoli in ambito europeo e internazionale.
La sentenza ha concluso per l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto entrambi i profili, accogliendo il ricorso e annullando l’atto, con obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione competente.
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Nota della Redazione
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