Obbligo di esecuzione del decreto ingiuntivo e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 12174 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’actio iudicati ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. è esperibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, notificato sia all’Avvocatura dello Stato sia alla sede reale dell’Amministrazione. Nei giudizi di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti del diritto sostanziale riconosciuto dal titolo esecutivo giurisdizionale. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, con contestuale assegnazione di un termine all’Amministrazione per provvedere spontaneamente. La sola circostanza che il titolo abbia già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria può giustificare il rigetto della domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8260/2024 del Tribunale di Roma, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma in suo favore. L’esecutorietà del titolo era stata accertata in via definitiva a seguito della notifica all’Avvocatura dello Stato e alla sede reale dell’Amministrazione, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione e del termine dilatorio previsto dalla legge n. 30 del 1997.
Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo la ricorrente documentato l’esistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza e l’insussistenza di qualsivoglia deduzione contraria da parte dell’Amministrazione intimata. Dal decreto ingiuntivo non opposto si ricava il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in tale sede.
Ne consegue l’obbligo per il Ministero di dare piena esecuzione al titolo azionato, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel direttore generale preposto alla direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, dovendo tale attività ritenersi ricompresa nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha invece respinta, ritenendo che il ritardo maturato non fosse tale da giustificare la condanna, anche in considerazione del fatto che il titolo esecutivo aveva già espressamente riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino al saldo, così assicurando una integrale ristorazione del danno da ritardo.
La soccombenza ha infine comportato la condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 550,00 in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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