Accesso agli atti: il silenzio diniego e la dichiarazione di inesistenza del documento (TAR Lazio n. 12145 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata risposta dell’Amministrazione a un’istanza di accesso, decorsi trenta giorni dalla presentazione, determina la formazione di un provvedimento tacito di diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, la cui illegittimità va dichiarata in giudizio. Il diritto di accesso si compendia nel diritto a ricevere copia di un atto già formato ed esistente, senza che l’Amministrazione sia tenuta a compiere ulteriori attività istruttorie. Ove l’Amministrazione dichiari di non detenere il documento, sull’assunto della veridicità di tale dichiarazione, non è possibile ordinare l’accesso; al contrario, in assenza di una dichiarazione espressa, il giudice può ordinarne l’ostensione o, in mancanza, la formale attestazione della sua inesistenza o non disponibilità.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza presentata da una contribuente all’Agenzia delle entrate, volta a ottenere l’ostensione di atti di frazionamento catastale, ritenuti necessari in un giudizio civile per il riconoscimento di una servitù e il regolamento di confini.
A seguito di una prima comunicazione di temporanea irreperibilità della documentazione e di una successiva risposta che indicava come unico riferimento un atto di divisione del 1926, la ricorrente precisava, con una terza istanza, che l’accesso concerneva i frazionamenti successivi e legati a fenomeni di usucapione. Su tale ultima istanza, l’Amministrazione non forniva alcun riscontro, portando la contribuente a ricorrere al TAR ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del proprio diritto e l’annullamento degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la fondatezza del ricorso, soffermandosi sulla condotta dell’Amministrazione. Dopo un primo riscontro interlocutorio, l’Agenzia, con la successiva e-mail, aveva dimostrato l’espletamento di ricerche d’archivio, ma si era riferita esclusivamente a un atto notarile del 1926, senza considerare la precisazione della ricorrente circa l’oggetto della richiesta.
Il Tribunale ha quindi statuito che, a fronte della mancata risposta all’istanza del 27 febbraio 2026, si era formato un silenzio diniego ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. Tale provvedimento tacito è stato ritenuto illegittimo, in quanto l’Amministrazione non ha né dedotto né dimostrato l’insussistenza dell’obbligo ostensivo, limitandosi a una difesa formale.
Nel merito, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’oggetto dell’accesso è il diritto a ricevere una copia di un atto esistente e detenuto dall’Amministrazione, senza che quest’ultima sia tenuta a svolgere attività istruttorie complesse. Ha altresì precisato che la dichiarazione di inesistenza del documento, resa sotto la propria responsabilità, preclude l’ordine di esibizione, configurandosi altrimenti una pronuncia imposibile da eseguire.
Alla luce di tali princìpi, la sentenza accoglie il ricorso, annullando il silenzio diniego e ordinando all’Amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, se esistente, o di rilasciare un’espressa dichiarazione di inesistenza o non disponibilità entro trenta giorni. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda procedimentale.
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Nota della Redazione
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