Il giudicato di annullamento del diniego di visto non preclude un nuovo diniego fondato su elementi istruttori sopravvenuti (TAR Lazio n. 12055 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento giurisdizionale di un diniego di visto non preclude all’amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento negativo, allorché questo sia fondato su elementi istruttori sopravvenuti, emersi in sede di rinnovata istruttoria svolta in contraddittorio con l’interessato, e non su motivi ostativi che già emergevano dall’istruttoria del provvedimento annullato. Il giudicato di annullamento, infatti, non si estende alle circostanze fattuali acquisite successivamente, che possono legittimamente fondare una nuova valutazione di inattendibilità della provvista economica e della finalità del viaggio. L’obbligo di conformarsi al dictum non può spingersi fino a imporre all’amministrazione di ignorare elementi oggettivi e non irrilevanti emersi nel corso del riesame, che devono essere puntualmente contestati dalla parte o oggetto di autonoma impugnativa con il rito ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano, richiedeva un visto di studio per completare la propria formazione ingegneristica in Italia. A seguito del diniego opposto dalla sede diplomatica, adiva il TAR Lazio, che annullava il provvedimento con sentenza, accertando la sufficienza del requisito economico e imponendo all’amministrazione di non adottare una nuova decisione negativa sulla base delle medesime risultanze istruttorie.
In sede di riesame, l’amministrazione convocava il richiedente per un nuovo colloquio consolare, al cui esito depositava in giudizio un nuovo diniego. Il ricorrente proponeva, quindi, ricorso per ottemperanza, poi integrato da motivi aggiunti, per sentir dichiarare la nullità del nuovo provvedimento, asseritamente adottato in elusione del giudicato, e per contestare il mancato preavviso di diniego e il difetto di istruttoria in ordine al rischio migratorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente osservato come la sentenza, della quale si chiedeva l’ottemperanza, avesse accertato la sufficienza del requisito economico sulla base delle deduzioni e produzioni delle parti allora note, chiarendo che l’amministrazione, dopo l’annullamento, non potesse addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
Nel caso di specie, però, l’amministrazione aveva legittimamente rinnovato l’istruttoria, riesaminando la documentazione, anche reddituale, in contraddittorio con l’interessato. Nel corso di tale nuova attività istruttoria erano emerse incongruenze relative ai flussi di denaro in ingresso sul conto corrente dell’istante, in particolare una partita di giro tra la società datrice di lavoro, un soggetto intermediario e il conto del fratello, circostanza anomala rispetto alla disponibilità di un conto proprio. Il ricorrente non aveva fornito in sede di colloquio documentazione bancaria a riscontro né spiegazioni chiare, determinando un sospetto radicato su elementi oggettivi circa la genuinità della provvista.
La Corte ha quindi escluso che la nuova motivazione violasse il giudicato, in quanto basata su circostanze emerse successivamente alla sentenza e non esaminate nel giudizio di annullamento. La parte avrebbe dovuto contestare puntualmente tali nuovi elementi o proporre autonoma impugnativa con il rito ordinario, non potendosi limitare alla doglianza relativa alla violazione dei profili coperti dal giudicato, che non si estende ai fatti sopravvenuti. Il motivo concernente il mancato preavviso di diniego è stato respinto, richiamando il novellato art. 4, comma 7-bis, T.U. immigrazione, che esclude l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso.
Quanto al rischio migratorio, il TAR ha ritenuto che la valutazione dell’amministrazione, basata su indici di inattendibilità emersi dall’analisi della provvista reddituale, non apparisse affetta da travisamento dei fatti. Richiamato il consolidato orientamento sulla lata discrezionalità che governa la materia, la Corte ha affermato che, in situazioni di incertezza e dubbia attendibilità, debba prevalere l’esigenza di ordinata gestione dei flussi migratori. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati, pertanto, respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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