Risarcimento negato per mancato scorrimento della graduatoria senza contestazione degli atti (TAR Lazio n. 12054 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali nel pubblico impiego, la domanda risarcitoria del candidato idoneo non vincitore, inserito in una graduatoria non utilizzata, è infondata laddove l’amministrazione abbia legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale di non procedere allo scorrimento, senza che il candidato abbia tempestivamente impugnato gli atti di diniego. L’esercizio del potere di autotutela è ampiamente discrezionale e normalmente non doveroso, con la conseguenza che il privato non vanta una posizione giuridica pretensiva all’adozione del provvedimento di secondo grado. Il risarcimento è comunque escluso per i danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, funzionaria dell’INAIL, aveva partecipato a un concorso pubblico bandito dall’AVCP per l’assunzione di due dirigenti di seconda fascia, risultando idonea non vincitrice in quindicesima posizione nella graduatoria approvata con delibera del 2013. Dopo una prima pronuncia favorevole che ne aveva rettificato la collocazione in dodicesima posizione, la candidata non era stata assunta e, non avendo ottenuto lo scorrimento della graduatoria, aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, riassumendo infine la causa dinanzi al giudice amministrativo dopo la declaratoria di giurisdizione della Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto la domanda risarcitoria, rilevando che la pretesa si fondava sul presupposto dell’illegittimità della condotta dell’ANAC per non aver sostituito dirigenti assunti all’esito di una procedura concorsuale ritenuta illegittima da una sentenza del Consiglio di Stato, poi caducata in sede di opposizione di terzo.
La Corte ha osservato che il contenzioso relativo al concorso del 2007 si era concluso con una pronuncia di inammissibilità, facendo rivivere l’originaria graduatoria. In ogni caso, l’eventuale annullamento in autotutela degli atti di quella procedura avrebbe potuto legittimare l’amministrazione ad adottare una pluralità di decisioni in ordine al se e come coprire i posti divenuti vacanti, non essendo predeterminabile l’esito dell’attività discrezionale.
Il Collegio ha quindi evidenziato che non risultava che la ricorrente avesse sollecitato l’annullamento in autotutela o impugnato gli atti con cui l’ANAC aveva manifestato la propria decisione di limitare gli scorrimenti della graduatoria, circostanze idonee a elidere l’antigiuridicità della condotta e a non consentire di ritenere dimostrata la spettanza sostanziale del bene della vita. La mancata contestazione degli atti di diniego precludeva inoltre la risarcibilità del danno, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a..
La sentenza Consiglio di Stato richiamata dalla ricorrente è stata infine ritenuta inconferente, intervenendo su una vicenda fattuale diversa e caratterizzata da uno specifico obbligo legislativo di scorrimento. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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