Valutazione competenze professionali: certificazioni e corsi formativi (TAR Lazio n. 11977 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione tra le aree per il personale pubblico, la valutazione delle competenze professionali certificate richiede il possesso di specifici titoli rilasciati da enti abilitati, non essendo sufficienti meri attestati di frequenza a corsi formativi, ancorché conclusisi con la partecipazione del dipendente. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le attività aggiuntive svolte nel contesto lavorativo, sono valutabili esclusivamente le attività di tipo trasversale, formalmente documentate e coerenti con la famiglia professionale di riferimento, con conseguente esclusione delle funzioni che rientrano nelle competenze ordinarie dell’ufficio di appartenenza. I criteri specificativi adottati dalla commissione esaminatrice, che non introducono elementi contrastanti con la lex specialis, non richiedono autonoma impugnazione, potendo essere contestati unitamente agli atti di approvazione della graduatoria finale.
Il Fatto
Il Ministero della Salute aveva indetto una procedura selettiva per la progressione di sessantuno unità di personale dall’area degli Assistenti all’area dei Funzionari, ripartite tra quattro famiglie professionali. La ricorrente, aspirante al passaggio per la famiglia amministrativo-gestionale, aveva prodotto, a corredo della domanda, documentazione volta ad attestare il possesso di competenze informatiche e linguistiche, la frequenza di corsi formativi e lo svolgimento di attività lavorative aggiuntive.
All’esito della selezione, la candidata, collocata in posizione utile soltanto alla graduatoria finale, aveva contestato la mancata attribuzione del punteggio per le competenze professionali di cui all’art. 6, commi 4, 5 e 6, del bando, sostenendo che una corretta valutazione dei titoli prodotti l’avrebbe collocata in una posizione più favorevole. Nel giudizio si era costituito anche un candidato collocato in posizione utile, il quale aveva proposto ricorso incidentale e contestato la propria esclusione dai vincitori, nonché eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso principale, ritenendo la valutazione operata dalla commissione esaminatrice coerente con il dettato del bando e con i criteri specificativi da essa adottati. In relazione alle certificazioni informatiche, il Collegio ha evidenziato che i documenti prodotti dalla ricorrente, quali attestati di frequenza a corsi di breve durata o la partecipazione a iniziative formative interne all’amministrazione, non potevano essere equiparati a certificazioni rilasciate da enti abilitati all’esito di percorsi di formazione strutturati e del superamento di esami finali. Quanto alle competenze linguistiche, l’amministrazione aveva già attribuito il punteggio massimo conseguibile, con conseguente infondatezza della doglianza sul punto.
Con riferimento ai corsi formativi di cui all’art. 6, comma 5, del bando, la Corte ha rilevato che nessuno degli attestati prodotti recava la valutazione finale con voto numerico o giudizio, requisito espressamente previsto dalla disciplina di gara, né risultava coerente con la famiglia professionale amministrativo-gestionale. In ordine alle attività aggiuntive, il Tribunale ha precisato che il carattere della trasversalità richiesto dalla disposizione comporta l’esclusione di tutte le attività o funzioni che rientrano nelle competenze dell’ufficio di appartenenza, non essendo configurabile alcun titolo preferenziale per lo svolgimento delle mansioni ordinarie istituzionalmente affidate al dipendente.
Il Collegio ha altresì disatteso la censura relativa alla presunta motivazione postuma dell’amministrazione, osservando come le difese svolte nel giudizio costituissero una mera esplicazione dei profili valutativi già compiuti in sede procedimentale e fondati sui criteri puntualizzati nel verbale della commissione. Ha infine dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, assorbito dall’esito negativo del gravame principale, senza necessità di scrutinare le eccezioni di tardività sollevate dall’amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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