Inidoneità al pilotaggio per scoliosi confermata in verificazione (TAR Lazio n. 11957 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di inidoneità psicofisica al pilotaggio aereo espressa dalla Commissione concorsuale è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta illogicità o travisamento del fatto. La verificazione disposta dal giudice amministrativo che confermi la causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale, basata sull’esame della documentazione sanitaria e sulla visita specialistica, rende la valutazione della Commissione non viziata. Costituisce causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea la scoliosi maggiore con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°, ai sensi dell’art. 586, comma 1, lett. n), punto 6), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, senza che rilevi l’assenza di impegno funzionale o di limitazioni in atto.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso per l’ammissione di 11 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, superando le prove scritte, gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica. Convocato presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica militare di Milano, veniva giudicato non idoneo quale aspirante pilota per la presenza di una schisi stretta di S1. Il candidato impugnava il giudizio di inidoneità, deducendo che in un precedente concorso non gli era stata riscontrata alcuna anomalia e che successivi accertamenti presso strutture pubbliche escludevano la patologia. Il Ministero della Difesa, resistendo, allegava una relazione tecnica che confermava la causa di inidoneità, precisandola in “scoliosi sinistro convessa del tratto lombare”.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ricostruisce l’iter istruttorio, caratterizzato dalla verificazione disposta con ordinanza del 27/11/2024 e affidata al Collegio Medico Legale della Difesa. Il Verificatore, dopo un supplemento istruttorio, depositava la relazione conclusiva il 14/04/2025, misurando l’angolo di Lippmann-Cobb sulle radiografie in 18 gradi e concludendo per la sussistenza di una scoliosi lombare sinistro convessa in assenza di impegno funzionale, condizione che rendeva il candidato non idoneo ai sensi del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Il Collegio ritiene di non potersi discostare dall’accertamento del Verificatore, esente da profili di illogicità o irrazionalità. La valutazione concorsuale trova conferma nella verificazione, che si è basata sullo scrupoloso esame della documentazione medica e sulla visita specialistica, fornendo chiarimenti sui profili critici sollevati dal ricorrente. La condizione clinica accertata, prosegue la sentenza, rientra tra le cause di inidoneità ai servizi di navigazione aerea previste dall’art. 586 T.U.O.M., comma 1, lett. n), punto 6), che include le scoliosi maggiori con angolo di Cobb superiore a 15°.
Il Tribunale richiama quindi il principio per cui la valutazione della Commissione è sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità (cfr. Cons. Stato, IV, 28 giugno 2018, n. 3982), non dimostrate nella specie. Non è consentito sostituire alla valutazione della Commissione quella di altri specialisti o quella personale del ricorrente, non emergendo manifesta illogicità o travisamento del fatto.
Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate per la complessità tecnica della vicenda, mentre le spese di verificazione sono poste definitivamente a carico del ricorrente e liquidate in euro 400,00, oltre IVA al 22%.
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Nota della Redazione
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