Ripristino dell’istanza di emersione e obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 11942 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione non determina l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio quando l’Amministrazione, successivamente e su istanza di riesame del privato, abbia sostanzialmente ripristinato la pratica e avviato una nuova interlocuzione procedimentale finalizzata alla definizione della stessa. In tale evenienza, l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sorge nuovamente e la sua violazione legittima l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. Il giudice, accogliendo il ricorso, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine, tenendo conto della documentazione prodotta nel giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato, in data 21 luglio 2020, un’istanza di emersione del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, identificata con il codice RM4707033254. La Prefettura di Roma, dopo la convocazione delle parti fissata per il 15 febbraio 2022, alla quale entrambe risultavano assenti senza giustificato motivo, aveva adottato un provvedimento di rigetto in data 10 maggio 2022.
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla procedura, il ricorrente proponeva ricorso, notificato il 3 aprile 2026 e depositato il 16 aprile 2026. La Prefettura, costituitasi in giudizio, eccepiva l’improcedibilità (o inammissibilità) del ricorso in ragione dell’intervenuta adozione del provvedimento di rigetto. Il ricorrente, tuttavia, eccepiva la persistenza dell’obbligo di provvedere, considerata l’interlocuzione procedimentale avviata dall’Amministrazione a seguito dell’istanza di riesame presentata dopo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente osservato che il provvedimento di rigetto del 10 maggio 2022 era motivato dall’assenza ingiustificata delle parti alla convocazione del 15 febbraio 2022. Tuttavia, dalla documentazione in atti è emerso che, successivamente all’adozione di tale provvedimento, l’Amministrazione, con nota del 22 giugno 2022, aveva “preso atto della giustificazione dell’assenza” e comunicato al ricorrente che avrebbe provveduto a ripristinare la pratica e a comunicare una nuova data di convocazione, richiedendo contestualmente la documentazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti di legge.
Tale attività è proseguita con una successiva nota del 16 ottobre 2024, con la quale l’Amministrazione ha richiesto l’inoltro di ulteriore documentazione attestante, tra gli altri, il requisito della prova presenza e l’idoneità alloggiativa. Il Collegio ha quindi rilevato che, con tali comunicazioni, la Prefettura aveva sostanzialmente ripristinato l’istanza di emersione ai fini di una sua rivalutazione, a seguito dell’interlocuzione procedimentale avviata con il ricorrente.
Pur avendo l’Amministrazione evidenziato in sede difensiva le “gravi e multiple carenze istruttorie” non rimosse dal ricorrente, il Collegio ha constatato che tale rivalutazione non si era conclusa con un provvedimento finale espresso. Ne deriva che l’obbligo di concludere il procedimento, rinnovato dal ripristino della pratica, non era stato adempiuto.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso che tenesse conto anche della documentazione depositata dal ricorrente nel corso del giudizio. In ragione delle peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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