Riconoscimento titolo sostegno estero: la valutazione ministeriale non può basarsi su preconcetti (TAR Lazio n. 11932 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero per l’insegnamento di sostegno, l’Amministrazione non può fondare il diniego su una distinzione astratta tra titoli “ufficiali” e “propri”, né limitarsi a rilievi di carattere formale e generale sulle differenze tra i percorsi formativi. Nei casi che non ricadono nell’ambito della Direttiva 2005/36/CE ma negli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità nazionali sono tenute a un confronto sostanziale tra le competenze attestate dai titoli presentati e quelle richieste dalla normativa italiana. Le differenze riscontrate possono essere colmate mediante misure compensative, anche in assenza di un titolo abilitativo e anche in presenza di divergenze sostanziali tra i programmi. La valutazione ministeriale deve considerare il percorso complessivo dell’istante e le conoscenze effettivamente acquisite.
Il Fatto
Una docente italiana, in possesso di un attestato di specializzazione conseguito in Spagna presso l’Università Cardenal Herrera, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. L’Amministrazione, acquisito il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, rigettava l’istanza, evidenziando che l’attestato estero non consentiva l’accesso all’insegnamento in Spagna e che sussistevano differenze ritenute incolmabili tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano previsto dal D.M. 30.09.2011.
La ricorrente impugnava il diniego, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della normativa nazionale ed europea e l’illegittimità della distinzione operata tra titoli “propri” e titoli “ufficiali”. Concessa la tutela cautelare monocratica e confermata in sede collegiale, la causa giungeva all’udienza pubblica per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio prende le mosse dai principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha chiarito che, nelle situazioni non rientranti nella direttiva 2005/36/CE ma disciplinate dagli artt. 45 e 49 TFUE, lo Stato membro ospitante deve considerare l’insieme dei diplomi e delle esperienze pertinenti dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Richiama, in particolare, la recente pronuncia del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ha precisato come uno Stato membro non possa ignorare un titolo che non sia riconosciuto nello Stato di origine, ma sia libero di valutarlo nell’ambito della procedura di comparazione.
Il Collegio stigmatizza la parte della motivazione ministeriale che attribuisce rilievo dirimente alla natura non abilitante del titolo estero, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2022, secondo cui non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far sorgere il dovere di riconoscimento. La distinzione tra titoli “ufficiali” e “propri” non può quindi rappresentare una barriera preconcetta, dovendo l’Amministrazione valutare in concreto la legittimazione all’esercizio della specializzazione. Il giudizio negativo espresso dal Ministero risulta, ad avviso del Tribunale, affidato a rilievi di carattere generale e formale: il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di cui al D.M. 30.09.2011, la mera diversa denominazione del corso (“sostegno educativo” invece di “sostegno didattico”) e le modalità di svolgimento in modalità blended. Da un sintetico confronto emerge invece una diffusa sovrapposizione tra le materie approfondite nel percorso spagnolo e gli insegnamenti dell’Allegato B del D.M. citato.
Il Tribunale rileva, inoltre, che l’Amministrazione non ha valutato la possibilità di imporre misure compensative per colmare le differenze riscontrate. Richiama la giurisprudenza euro-unitaria che riconosce tali misure anche in caso di divergenze sostanziali e di assenza del titolo abilitativo, come nella sentenza dell’8 luglio 2021, causa C-166/2020. Il Collegio osserva, infine, che il Ministero ha ammesso ai percorsi di specializzazione introdotti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024 i docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa, dimostrando una contraddittorietà che non consente di escludere l’idoneità di proporzionate misure compensative.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con l’obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, effettuando un’analisi approfondita della formazione ed esperienza acquisita dalla ricorrente e valutando l’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono compensate in ragione della pluralità di orientamenti giurisprudenziali sulla materia.
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Nota della Redazione
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