Il giudicato copre il danno biologico per le patologie sopravvenute prevedibili (TAR Lazio n. 11886 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, in tema di danno biologico, anche tutti i danni che, al momento della decisione, fossero già esistenti o ragionevolmente prevedibili come sviluppo naturale della patologia. Il danno biologico è risarcimento per la vita che continua, la cui liquidazione si proietta nel futuro e deve calcolare l’impatto della menomazione sull’intera aspettativa di vita. Ne consegue l’inammissibilità della domanda risarcitoria integrativa proposta per patologie sopravvenute che costituiscano sviluppi non eccezionali o imprevedibili della lesione già valutata e liquidata.
Il Fatto
Un ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, reduce da missioni di pace nei Balcani, dopo la diagnosi di un linfoma non Hodgkin, vedeva riconosciuta la dipendenza della patologia da causa di servizio e lo status di “Vittima del Dovere”. Otteneva altresì, dinanzi al Tribunale civile di Roma, una sentenza passata in giudicato che condannava le Amministrazioni al risarcimento del danno biologico, stimato nella misura del 45-50%.
In seguito, l’ufficiale deduceva l’insorgenza di nuove patologie – osteonecrosi, stenosi valvolare aortica, neoplasia renale e disturbo dell’adattamento – e, sulla base di una nuova perizia che quantificava il danno biologico complessivo nell’85%, adiva il TAR per ottenere un risarcimento integrativo di euro 1.500.000, dedotto quanto già percepito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la propria cognizione sulla vicenda è preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma. Richiamando il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, il Collegio ha precisato che, in materia di danno biologico, la preclusione opera anche per i danni già esistenti o ragionevolmente prevedibili come sviluppo naturale della patologia al momento della decisione. Il danno biologico, infatti, è risarcimento per la vita che continua e la sua liquidazione tiene conto dell’impatto della menomazione sull’intera aspettativa di vita del danneggiato.
Il Tribunale ha quindi respinto il tentativo del ricorrente di configurare le nuove patologie come lesioni distinte ed autonome rispetto a quelle oggetto del giudizio civile. La stessa perizia medico-legale di parte, depositata in atti, qualificava le infermità successive come «riconducibili causalmente alla malattia iniziale già riconosciuta», escludendo che si trattasse di conseguenze eccezionali ed imprevedibili dell’iniziale diagnosi di linfoma, dalla quale già traspariva l’aggressività della malattia.
Conseguentemente, la domanda è stata dichiarata inammissibile per essere già stata definita dal precedente giudicato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni costituite.
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Nota della Redazione
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