Ottemperanza per il bonus docenti: l’inerzia del Ministero integra inottemperanza (TAR Lazio n. 11854 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza. Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità in ordine al quomodo.
Il Fatto
La ricorrente, una docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo nominale di € 500,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero e sussistendo la competenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., trattandosi di giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia. Tale comportamento, ha precisato il TAR, integra gli estremi della inottemperanza, richiamando il principio per cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.
Il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato per nessuna ragione, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento. Nel caso di specie, il Ministero, costituitosi con formula di stile, non aveva spiegato alcuna difesa sostanziale per contrastare l’azione.
Alla luce di ciò, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Particolarmente significativa è la statuizione con cui il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero, rilevando una situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente e sistematica dell’Amministrazione nell’erogazione del bonus docente, che determina la necessità di numerosi giudizi di ottemperanza e l’esposizione a ulteriori spese di lite.
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Nota della Redazione
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