Ottemperanza per il mancato accredito della carta docente: inerzia dell’amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 11804 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratiche, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Nel giudizio di ottemperanza, accolta la domanda di esecuzione, il giudice può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, mentre la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. postula la verifica di un perdurante inadempimento oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, omettendo il pagamento delle somme dovute.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo ritualmente notificato e sussistendo la competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato: decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. Ha precisato che l’oggetto del giudizio consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato e che l’amministrazione non ha alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, potendo al più esercitare una limitata discrezionalità sul quomodo.
Nel caso di specie, non risultava intervenuto l’adempimento e il comportamento omissivo non era suscettibile di giustificazione, essendosi il Ministero costituito con formula di stile e non avendo spiegato alcuna difesa. L’inerzia ha precluso alla ricorrente il conseguimento dell’utilitas riconosciuta dal giudice ordinario e consolidatasi per effetto del passaggio in giudicato.
Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di ulteriori 60 giorni su richiesta della ricorrente.
Quanto alla domanda di astreintes, il Collegio non ne ha ravvisato i presupposti, potendovi provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la serialità dell’inerzia amministrativa. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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