Ottemperanza e cittadinanza: il TAR ordina la rivalutazione e nomina il commissario ad acta (TAR Lazio n. 11766 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ad esso correlate. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione. In caso di inerzia, il giudice amministrativo può assegnare un termine per provvedere e, per l’ipotesi di persistente inadempienza, nominare sin d’ora un commissario ad acta. La nomina del commissario è subordinata al decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale del diniego di cittadinanza italiana opposto per asserito difetto del requisito della continuità residenziale. Il giudice di primo grado aveva accertato che la ricorrente era in possesso del requisito di residenza legale continuativa, smentendo l’interruzione contestata dall’Amministrazione.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e l’intimazione a provvedere, l’Amministrazione non aveva ancora rivalutato la posizione della richiedente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza entro un termine congruo, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva ottemperato alla sentenza nonostante fosse decorso oltre un anno dalla sua pubblicazione. Il Collegio ha ricordato che l’ottemperanza è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica tra le due azioni.
Il giudice amministrativo ha quindi disposto che la Prefettura e il Ministero si pronunciassero in via definitiva, rivalutando la posizione complessiva della richiedente entro il termine di 120 giorni dalla notificazione della decisione. Ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza, individuato nel Direttore Generale del Ministero dell’Interno, che avrebbe dovuto provvedere entro ulteriori 120 giorni.
La sentenza ha condannato le Amministrazioni al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, e ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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