Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di insegnamento sul sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11757 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del termine di legge senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo del giudice amministrativo di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, da effettuarsi entro trenta giorni dalla domanda. L’obbligo di provvedere sussiste in re ipsa, non richiedendo la dimostrazione della fondatezza della pretesa sostanziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava in data 12 novembre 2024 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito volta al riconoscimento del proprio titolo di studio per l’insegnamento sul sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso inutilmente il termine di legge, l’Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento di riconoscimento né aveva richiesto integrazioni documentali. Avverso tale inerzia, la ricorrente proponeva ricorso ex artt. 117 e 31 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come, per configurare l’obbligo di provvedere, sia necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine procedimentale senza alcun pronunciamento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda era stata presentata il 12 novembre 2024 e l’Amministrazione era rimasta inerte.
Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato il duplice termine previsto dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per l’adozione del provvedimento conclusivo. Il termine complessivo massimo non può quindi superare i quattro mesi, nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la facoltà di richiedere integrazioni. Nel caso in esame, non risultando alcuna richiesta di integrazione, il termine per provvedere era ampiamente decorso.
L’inerzia dell’Amministrazione ha pertanto perfezionato l’illegittima fattispecie del silenzio-inadempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta, identificato nel Direttore generale della Direzione competente, per il caso di ulteriore inerzia, con obbligo di concludere il procedimento entro i successivi 90 giorni.
Nell’esercizio del potere di riesame, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Hannes Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard) e ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) in tema di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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