Sicurezza della Repubblica prevalente nell’acquisto della cittadinanza (TAR Lazio n. 11744 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità e sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, che non si estende al merito della valutazione. Il diniego fondato su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica legittima un’assolvimento “attenuato” dell’obbligo motivazionale, potendo l’Amministrazione esternare formule sintetiche per evitare il disvelamento di notizie coperte da riservatezza, purché l’interessato possa accedere alla documentazione in giudizio con le cautele previste. In tale ambito, la valutazione può basarsi anche su elementi indiziari e su una prognosi di tipo probabilistico, non richiedendosi il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, poiché l’interesse alla sicurezza dello Stato prevale sull’interesse del privato all’acquisto dello status di cittadino.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto ministeriale del 22.3.2023 con cui era stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva motivato il diniego affermando che, dall’attività informativa esperita, erano emersi elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Con il ricorso, il richiedente deduceva la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che la P.A. si fosse basata su formule generiche e indimostrate, senza considerare la sua piena integrazione sociale e lavorativa. Il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione riservata, della quale il difensore del ricorrente poteva prendere visione in busta chiusa e sigillata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto delineato la natura del potere in questione, qualificando il provvedimento di concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione, frutto di una valutazione ampiamente discrezionale che non costituisce un diritto automatico del richiedente al ricorrere dei presupposti di legge. Il sindacato giurisdizionale risulta pertanto limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione.
Quanto alla fattispecie concreta, l’Amministrazione ha reso noto, all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, che il richiedente era emerso in ambito investigativo relativo al radicalismo islamico, avendo frequentato corsi di addestramento all’uso di armi ed esplosivi. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a giustificare ragionevolmente il diniego anche in un’ottica di prevenzione, venendo in rilievo l’interesse superiore a non attribuire lo status di cittadino a chi possa rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica.
La Corte ha quindi affrontato il tema dell’obbligo motivazionale, affermando che la delicatezza degli interessi coinvolti legittima un’assolvimento “attenuato” dell’onere esplicativo, poiché una più ampia disclosure dei dati e delle informazioni potrebbe compromettere la segretezza connaturata a investigazioni particolarmente penetranti. Il richiamo ob relationem al contenuto degli atti riservati può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta garantito dall’ostensione in giudizio su disposizione dell’Autorità giudicante, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto all’attendibilità delle valutazioni, il Tribunale ha evidenziato che le notizie provengono da organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, costituendo fonte ufficiale sulla cui affidabilità non è ragionevole dubitare. Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’Amministrazione, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in materia, né risulta censurabile la scelta di non esternare maggiori dettagli. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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