Accesso agli atti del richiedente asilo e diritto di difesa (TAR Lazio n. 11621 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale, il richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione che lo riguarda, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Tale interesse è strumentale all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto la conoscenza degli atti consente di verificare lo stato della pratica e di orientare le successive scelte difensive. L’inerzia dell’Amministrazione, che non abbia dedotto alcuna esigenza ostativa all’ostensione, è illegittima, con conseguente declaratoria del diritto all’accesso e ordine di esibizione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura competente, comunicando successivamente la variazione del proprio domicilio presso lo studio del difensore. A fronte del prolungato silenzio dell’Amministrazione sull’esito della procedura, il richiedente aveva formalizzato una istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, finalizzata a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione del procedimento e dell’eventuale provvedimento finale.
L’Amministrazione era rimasta inerte, sicché si era formato il silenzio-rigetto sull’istanza. Il ricorrente aveva quindi impugnato tale silenzio, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, evidenziando la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale alla conoscenza degli atti, finalizzato a orientare le successive scelte difensive. L’Amministrazione resistente non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che nel caso di specie risultano integrati entrambi i presupposti dell’accesso. Quanto alla legittimazione, il Collegio ha osservato che il ricorrente è il soggetto che ha dato impulso al procedimento amministrativo di protezione internazionale, sicché la documentazione richiesta attiene direttamente alla sua sfera giuridica soggettiva. Quanto all’interesse, il Tribunale ha evidenziato come la conoscenza degli atti risulti strettamente funzionale e strumentale all’esercizio del diritto di difesa, in relazione alla posizione di richiedente asilo.
Il Collegio ha precisato che l’inerzia opposta dalla Commissione Territoriale si appalesa illegittima, non essendo emersa alcuna esigenza ostativa all’ostensione dalla documentazione in atti. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione ha impedito di valutare la sussistenza di eventuali ragioni di diniego, che peraltro non risultavano in alcun modo dall’esame degli atti. In ogni caso, la conoscenza della documentazione richiesta è preordinata a verificare lo stato della pratica e l’eventuale adozione di atti intermedi o del provvedimento finale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha annullato il silenzio-rigetto e dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione, ordinando all’Amministrazione di esibire gli atti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Collegio ha altresì confermato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidato i compensi in favore del difensore, condannando il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese anticipate dall’Amministrazione della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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