Improcedibilità del ricorso per rinuncia all’istanza di riconoscimento (TAR Lazio n. 11578 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il diniego era stato comunicato con nota del 29 ottobre 2024 e l’interessato aveva proposto plurime censure, deducendo violazione della normativa comunitaria e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.
L’Amministrazione si era costituita in giudizio e l’istanza cautelare era stata accolta con ordinanza rimasta inappellata. In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa del ricorrente aveva depositato una nota con cui comunicava la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini dell’iscrizione ai percorsi INDIRE, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta della difesa del ricorrente in ordine alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Richiamando la giurisprudenza univoca, il TAR ha precisato che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità, non potendo in tal caso decidere la controversia nel merito in omaggio al principio dispositivo.
La pronuncia si fonda sul consolidato orientamento secondo cui, quando l’interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio per fatto successivo alla proposizione del ricorso, il processo non può essere coltivato ulteriormente. Il Collegio ha richiamato, a sostegno, i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981 e Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5486, oltre ad altre pronunce delle diverse sezioni del giudice d’appello, tutte nel senso dell’improcedibilità in caso di sopravvenuta carenza di interesse.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza entrare nel merito delle censure dedotte avverso il diniego di riconoscimento del titolo estero. La scelta processuale del ricorrente di rinunciare all’istanza amministrativa ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo superfluo ogni esame delle questioni sostanziali sollevate.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.