Improcedibilità del ricorso per rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 11579 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità alla richiesta della parte.
Il Fatto
Il ricorrente, docente aspirante, aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna (“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Universidad San Jorge), ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Avverso il diniego, l’interessato aveva proposto plurime censure per violazione della normativa comunitaria e nazionale sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di proporzionalità, chiedendo anche misure cautelari. L’istanza cautelare era stata accolta e l’ordinanza era rimasta inappellata.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza pubblica, la difesa del ricorrente ha depositato una nota con cui ha specificato che l’interessato aveva presentato rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha preso atto della richiesta, richiamando la giurisprudenza univoca secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere nel merito la controversia.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
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Nota della Redazione
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