Selezione dei cavalli per il Gran Premio Lotteria: la scelta è atto discrezionale e sindacabile solo per macroscopici errori (TAR Lazio n. 11567 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione dei cavalli da invitare a una corsa di Gruppo 1, disciplinata da un Disciplinare ministeriale che rimette la scelta all’Amministrazione “di concerto” con la società organizzatrice, è espressione di un potere ampiamente discrezionale. In capo ai proprietari non sussiste un diritto soggettivo alla partecipazione, ma un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di valutazioni macroscopicamente erronee, contraddittorie, insufficienti o illogiche. L’Amministrazione, nel motivare il mancato invito, può fare legittimamente riferimento ai criteri della circolare generale di settore, fondati sulla sommatoria della miglior moneta vinta nel semestre e della somma vinta in carriera. La verifica del giudice non può sostituirsi alla valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, ove questa abbia esplicitato le ragioni della propria scelta.
Il Fatto
Una società proprietaria di un cavallo da trotto, dopo aver ottenuto una prima sentenza favorevole che imponeva al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di provvedere sulla propria istanza, impugnava il successivo provvedimento con cui l’Amministrazione aveva comunicato che il cavallo, pur classificato tra le riserve, non poteva essere invitato al Gran Premio Lotteria di Agnano per insufficienza di punteggio.
La ricorrente lamentava la violazione del Disciplinare del Gran Premio, deducendo che l’Amministrazione non aveva considerato il monte premi vinto in carriera dal proprio cavallo e che erano stati invitati soggetti con risultati storici inferiori. Chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento e, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità della condotta ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo l’atto impugnato espressione di una valutazione discrezionale correttamente esercitata. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’impugnazione della nota del 18 novembre 2024 era finalizzata all’accertamento dell’illegittimità della condotta a fini risarcitori, non potendo l’eventuale annullamento arrecare alcun beneficio concreto dopo lo svolgimento della corsa.
Nel merito, il giudice ha evidenziato che l’art. 2, punto 2.1, del Disciplinare rimette all’Amministrazione, “di concerto” con la società organizzatrice, la selezione dei 24 cavalli invitati, sulla base di una valutazione di discrezionalità tecnica fondata su criteri prestabiliti: i risultati conseguiti in carriera e le prestazioni recenti. Ciò esclude la sussistenza di un diritto alla partecipazione, configurabile invece come interesse legittimo.
La Corte ha poi verificato la congruità dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento. L’Amministrazione aveva esplicitato che il mancato invito derivava dalla scarsità dei risultati recenti del cavallo, il quale aveva vinto una sola corsa nel giugno 2023 e, nell’anno 2024, aveva conseguito un monte premi esiguo. Tale valutazione era stata effettuata applicando i parametri di cui all’art. 27 della Circolare generale delle corse al Trotto (adottata con decreto del Direttore Generale n. 76952 del 16 febbraio 2024), che definiscono l’ordine di partenza dei Grandi Premi in base alla sommatoria della miglior moneta vinta nel semestre (50%) e della somma vinta in carriera (50%).
La ricorrente non aveva efficacemente contestato, punto per punto, le valutazioni tecniche poste a fondamento della scelta. In assenza di macroscopici errori di giudizio, l’operato dell’Amministrazione è stato ritenuto immune dai vizi denunciati. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della novità della questione.
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Nota della Redazione
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