La regionalizzazione delle soglie di ammissione nei concorsi pubblici non viola il principio di uguaglianza (TAR Lazio n. 11566 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del numero dei candidati ammessi alla prova scritta di un concorso pubblico mediante criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza, è legittima e non contrasta con il principio meritocratico, atteso che nel contingente degli ammessi risultano comunque ricompresi i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati. La previsione di soglie di ammissione differenziate su base regionale non integra una disparità di trattamento, costituendo diretta conseguenza dell’assetto normativo di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie; la parità di trattamento va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. L’articolazione delle soglie di attivazione della preselezione (quattro volte i posti) e di quelle di ammissione alla prova scritta (tre volte i posti) risponde a finalità differenti e rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti, candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di Dirigente Scolastico nella Regione Campania, avevano superato la prova preselettiva con punteggio non sufficiente per rientrare nel numero di candidati ammessi alla prova scritta, pari al triplo dei posti messi a bando. Avevano impugnato la graduatoria e gli atti del concorso, deducendo l’illegittimità della scelta di limitare al triplo — anziché al quadruplo, come consentito dalla fonte regolamentare — il numero degli ammessi, la disparità di trattamento derivante dalle diverse soglie regionali di accesso e l’illegittima riserva del 40% dei posti al concorso straordinario. Con motivi aggiunti avevano impugnato anche la graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto le doglianze infondate alla stregua del costante orientamento della Sezione e della giurisprudenza amministrativa formatasi sulla medesima questione. In primo luogo, ha escluso che la fissazione in termini numerici dei soggetti ammessi alla prova scritta violi il criterio meritocratico, in quanto nel numero degli ammessi risultano comunque ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati; né la mancanza di una soglia fissa di sufficienza è di per sé illegittima, trattandosi di scelta che rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
Il Collegio ha poi ritenuto non irragionevole la previsione di due distinte soglie: quella di attivazione della preselezione, pari a quattro volte i posti, e quella di ammissione alla prova scritta, pari a tre volte i posti, attenendo a finalità differenti e rientrando nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, in coerenza con il principio di parità di trattamento.
Quanto alla regionalizzazione della procedura, il Collegio ha osservato che la formazione di distinte graduatorie è imposta dall’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001 e che la conseguente diversificazione delle soglie di ammissione non determina alcuna violazione del principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. La circostanza che il medesimo punteggio possa risultare sufficiente in una regione e non in un’altra rappresenta l’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale di posti e concorrenti.
Il Collegio ha anche precisato che i candidati sono posti nella condizione di conoscere ex ante il numero dei posti disponibili per ciascuna regione e di scegliere consapevolmente la sede di partecipazione, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità. Ha infine respinto, in quanto proposte in via derivata, le censure contenute nei motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva.
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Nota della Redazione
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