Payback dispositivi medici: il pagamento del 25% rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 11558 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo non può ritenersi satisfatta dal pagamento volontario dell’importo dovuto, ancorché ridotto, atteso che tale pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa demolitoria, la quale mira a non effettuare pagamento alcuno. Tuttavia, il versamento della quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, facendo venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non già la cessazione della materia del contendere, la quale discenderebbe unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Abruzzo ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, contestando altresì gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e le delibere delle Aziende sanitarie locali. La società ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti di ripiano e la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, la società ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente escluso che il pagamento volontario della quota ridotta possa determinare la cessazione della materia del contendere. Tale istituto, infatti, presuppone l’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria: solo in quel caso l’interesse al ricorso verrebbe meno per effetto della decisione dell’amministrazione di rimuovere l’atto lesivo. Il pagamento, al contrario, si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, poiché la società ricorrente aveva proposto l’impugnazione proprio al fine di non effettuare pagamento alcuno.
Cionondimeno, il Collegio ha rilevato che il versamento effettuato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025 rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza: avendo la società già adempiuto all’obbligazione pecuniaria, ancorché in misura ridotta, è venuta meno per la stessa l’utilità concreta di una pronuncia sul merito delle censure proposte. Il giudice ha richiamato, sul punto, il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247, secondo cui il pagamento fa venire meno l’interesse alla decisione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più ravvisabile un interesse attuale e concreto alla pronuncia demolitoria. Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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