Ottemperanza per inerzia dell’amministrazione; astreintes commisurata agli interessi legali (TAR Lazio n. 11475 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. è ammissibile anche avverso le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, purché il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato legittima la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la quale, in assenza di specifici parametri normativi, deve essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno in cui si verifichi l’inottemperanza ai termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di determinate somme, oltre ratei di tredicesima e accessori. Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento nel termine di legge.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si costituiva con atto meramente formale e, nonostante l’ordinanza istruttoria del Collegio, non depositava alcuna relazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione risultava per tabulas, rendendo fondata la domanda di ottemperanza.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora il commissario ad acta con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ha ritenuto il ritardo maturato dal Ministero idoneo a giustificare la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, è stata parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe verificata l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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