Sindacato del giudice amministrativo sui quesiti delle prove concorsuali: limiti alla discrezionalità tecnica (TAR Lazio n. 11440 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile dinanzi al giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti, oggettivi e di immediata percezione. Non è consentito al giudice sostituire il proprio sindacato a quello della commissione esaminatrice, neppure quando i quesiti vertano su materie giuridiche, atteso che il sindacato non può differenziarsi in ragione dell’oggetto della prova. La correzione in autotutela di un singolo quesito non impone all’Amministrazione di procedere al riesame generalizzato degli altri items, costituendo tale attività esercizio del merito amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, partecipava alla procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici indetta con D.M. n. 107/2023, volta all’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017. All’esito della prova scritta, svoltasi il 6 maggio 2024, le veniva attribuito un punteggio di 59/100, al di sotto della soglia minima di 60 punti prevista dalla lex specialis, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali.
Avverso tale esito, la candidata proponeva ricorso, deducendo, in primo luogo, la erroneità e l’ambiguità di alcuni quesiti somministrati e delle relative risposte ritenute corrette; in secondo luogo, la sussistenza di gravi disservizi informatici e organizzativi che avrebbero compromesso il sereno svolgimento della prova. Il ricorso veniva successivamente integrato con motivi aggiunti avverso gli atti di rettifica degli esiti, la graduatoria definitiva e i successivi provvedimenti, reiterando le medesime censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il costante orientamento secondo cui la selezione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo dinanzi a errori manifesti. Con riferimento ai tre quesiti contestati, il Collegio ha ritenuto che le risposte considerate corrette dalla commissione fossero le uniche effettivamente esatte, qualificando le alternative come meri distrattori, dotati di sola apparente plausibilità, la cui funzione è quella di verificare la solidità della preparazione del candidato.
La Corte ha inoltre escluso che il candidato abbia fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza dei quesiti, evidenziando come la sola circostanza che la risposta esatta possa risultare ambigua o di non immediata percezione non integri un errore oggettivo e manifesto.
Quanto alla dedotta sindacabilità dei quesiti di contenuto giuridico, il Tribunale ha chiarito che tale tesi condurrebbe a una differenziazione dell’intensità del sindacato in ragione della materia, sovrapponendo il piano dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione. Il giudizio verterebbe, in tal modo, non già sull’attività amministrativa, ma direttamente sull’attitudine del candidato, determinando una inammissibile sostituzione del giudice al merito amministrativo.
Il Collegio ha infine ritenuto che la correzione di un singolo quesito, disposta in autotutela dall’Amministrazione, non imponesse un riesame generalizzato degli altri items, confermando la correttezza dell’operato fino all’approvazione della graduatoria finale. I disservizi lamentati, infine, sono rimasti sul piano della mera allegazione, senza alcun riscontro probatorio. Le spese di lite sono state compensate, avuto riguardo alla novità della questione e al contegno processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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