Procura alle liti priva di autenticazione valida: ricorso inammissibile nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 11378 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo è disciplinata dalla legge processuale italiana, dovendo la sua validità formale essere valutata alla stregua della lex loci e, quindi, dell’art. 2703 c.c.. È affetta da nullità insanabile la procura la cui sottoscrizione non risulti autenticata da un pubblico ufficiale riconosciuto dalla legge italiana, non essendo sufficiente l’attestazione del difensore sulla conformità della copia informatica all’originale. La carenza di una valida procura determina la mancanza della sottoscrizione del ricorso e la conseguente inammissibilità del giudizio ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. La sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo, stante l’incompatibilità con il codice del processo amministrativo.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il diniego di visto per studio/tirocinio emesso dal Consolato Generale d’Italia di Canton (Cina), chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rilevava d’ufficio una questione preliminare relativa alla validità della procura alle liti conferita dal ricorrente al proprio difensore.
La procura, datata 23/10/24, risultava sottoscritta con autentica rilasciata da un “Ufficio Notarile della Contea di Luoyuan”, autorità non riconosciuta dalla legge italiana. Dell’eventuale declaratoria di inammissibilità era dato rituale avviso alla parte nel corso dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato il principio per cui il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, ai sensi della legge n. 218/1995. Ne consegue che la procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, deve rispettare i requisiti formali prescritti dal diritto processuale italiano, in particolare l’art. 83 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, che richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
La Corte ha evidenziato come l’autenticazione, ai sensi dell’art. 2703 c.c., consista nell’attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore. Nel caso di specie, l’autentica rilasciata dall’Ufficio Notarile della Contea di Luoyuan non poteva ritenersi idonea, non essendo tale autorità riconosciuta dalla legge italiana. Nessuna rilevanza è stata attribuita all’attestazione del difensore circa la conformità della copia informatica all’originale, avente ad oggetto la sola copia e non la sottoscrizione del mandato.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ex art. 35, comma 1, c.p.a., per carenza della sottoscrizione del difensore munito di valida procura, richiamando il costante orientamento della Cassazione, anche a Sezioni Unite, in materia di requisiti dell’autenticazione.
Quanto all’eventuale sanatoria, il TAR ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. al giudizio amministrativo, in ragione della natura decadenziale dei termini processuali e della conseguente incompatibilità con il valore della stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico. Le spese di lite sono state compensate, sussistendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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