Ottemperanza e penalità di mora ex art. 114 c.p.a.: commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lazio n. 11345 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell’avvenuto adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione comporta la declaratoria dell’obbligo di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, quando il ritardo sia significativo.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, una sentenza favorevole che accertava la parziale prescrizione di crediti vantati dal Ministero nei suoi confronti e condannava l’amministrazione alla restituzione delle somme trattenute sullo stipendio in misura eccedente il dovuto. A seguito della quantificazione delle somme, disposta con decreto ingiuntivo non opposto, erano state richieste le restituzioni, ma l’amministrazione era rimasta inerte.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato e del conseguente titolo monitorio, lamentando il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come l’amministrazione non avesse eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per la mancata esecuzione del titolo giudiziale definitivo.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con facoltà di delega e senza compenso.
Quanto alla domanda di condanna alle astreintes, il TAR ha accolto la richiesta, ma ha definito la penalità nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrenti dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate sulla base dei parametri del D.M. 55/2014, con riferimento all’esecuzione mobiliare, in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale.
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Nota della Redazione
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