La pendenza di un procedimento penale per truffa è ostativa alla naturalizzazione del cittadino straniero (TAR Lazio n. 11329 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, postula un accertamento in positivo dell’interesse pubblico alla ammissione del richiedente nella comunità statale, da compiersi mediante una valutazione discrezionale che non coincide con l’accertamento della responsabilità penale. L’Amministrazione può legittimamente valutare in senso negativo, quale fatto storico espressivo di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza, la pendenza di un procedimento penale per reati contro il patrimonio — come la truffa e l’insolvenza fraudolenta — anche in assenza di una condanna definitiva, essendo il giudizio amministrativo autonomo rispetto a quello penale, secondo il fenomeno della pluriqualificazione del fatto giuridico. La gravità del reato di truffa, punito dall’art. 640 c.p. con pena edittale massima triennale, è ostativa ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 e, a fortiori, alla naturalizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni, presentava in data 13 maggio 2022 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con decreto del 9 agosto 2024 il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, avendo acquisito una notizia di reato del 9 dicembre 2023 per truffa e insolvenza fraudolenta, seguita dall’iscrizione del procedimento penale. Avverso il diniego, il ricorrente deduceva vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il mero richiamo alla notizia di reato non fosse sufficiente a fondare il giudizio negativo e che l’Amministrazione non avesse valorizzato gli elementi documentali forniti in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego legittimo. La notizia di reato per truffa e insolvenza fraudolenta manifesta un particolare disvalore rispetto ai principi di ordinata convivenza, concretando un tentativo di lesione della buona fede contrattuale e del patrimonio altrui mediante raggiri. La condotta, coeva alla richiesta presentata nel 2022, si colloca nel cd. periodo di osservazione decennale, costantemente valorizzato dalla giurisprudenza, entro il quale l’Amministrazione può legittimamente rilevare condotte penalmente rilevanti espressive di una non compiuta integrazione dello straniero.
Il Collegio ha evidenziato come la gravità del reato di truffa, con pena edittale massima di tre anni, sia automaticamente ostativa all’acquisto della cittadinanza “di diritto” ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992; tali ipotesi preclusive si applicano a fortiori alla naturalizzazione. Ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui le valutazioni amministrative sulla condotta dell’interessato si pongono su un piano autonomo e differente rispetto all’accertamento della responsabilità penale, sicché la mancata condanna non impedisce la valutazione negativa del fatto storico in sede di concessione della cittadinanza. Neppure lo stato di indagato, di cui il ricorrente era consapevole per effetto del certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla Procura di Brescia, è elemento neutro, dovendosi considerare anche l’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale in un’ottica prognostica di affidabilità.
Il TAR ha infine precisato che lo stabile inserimento sociale e lavorativo e la residenza legale nel territorio dello Stato costituiscono solo le condizioni minime necessarie ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza, essendo il requisito decennale inteso non solo in senso quantitativo ma anche “qualitativo” come periodo in cui il richiedente deve dimostrare di mantenere un comportamento senza mende e di aver assimilato i valori fondanti della comunità. Il riconoscimento della cittadinanza, essendo irrevocabile e costitutivo di un ampliamento del numero dei cittadini, postula l’assenza di ogni dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente, con valutazione prognostica anche per il futuro. Il rigetto del ricorso è stato accompagnato dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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